Stampa

INPS – Circ. n. 142 del 29.07.2015: Naspi – ulteriori chiarimenti


icona

Con la circolare n. 142 del 29.07.2015, l’INPS ha provveduto col fornire una serie di chiarimenti ad integrazione di quanto già illustrato con la circolare n. 94 del 12.05.2015. In particolare le integrazioni riguardano:

• Viene preso atto di quanto espresso dal Ministero del Lavoro con l’interpello n. 13 del 2015, riconoscendo il diritto alla NASpi sia ai lavoratori che accettano l’offerta di conciliazione (art.6 del D.lgs. n. 23/2015) sia a coloro che subiscono un licenziamento disciplinare;

• Lavoro accessorio e soglie reddituali: fino ad un massimo di 3.000 euro netti corrisposti con i voucher la NASpI non subisce alcuna decurtazione. Qualora questi compensi raggiungano la soglia dei 7.000 euro netti l’indennità di disoccupazione corrisposta subisce una decurtazione. Il lavoratore ha 30 giorni di tempo per informare l’INPS.

• Lavoro intermittente: se il lavoratore gode ( cosa rara) della indennità di disponibilità mantiene il trattamento NASpI se la somma tra i compensi e il trattamento di sostegno non supera gli 8.000 euro. Se il lavoratore non e’ obbligato a rispondere alla chiamata la NASpI resta sospesa per le giornate di effettiva occupazione. Resta ferma la cumulabilità se il reddito complessivo non supera gli 8.000 euro e il lavoratore mantiene lo status di disoccupato.

• Effetti sull’indennità NASpI in caso di rifiuto alle proposte di lavoro o di trasferimento del lavoratore

• Requisito contributivo: almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione e meccanismi di neutralizzazione;

• Requisito lavorativo: trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione;

• Domanda di indennità di mobilità o di indennità di disoccupazione NASpI;

• Nuova attività lavorativa in corso di prestazione.

Fonte: INPS