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INPS – Circ. n. 94 del 12.05.2015: Disciplina organica NASpi


grafica NASpi INPS
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Con la circolare n. 94 del 12.05.2015, l’INPS illustra in dettaglio la disciplina della Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpi). La nuova prestazione sostituisce l’Aspi e mini Aspi con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1 maggio 2015. E’ destinata ai lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato, nonché il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato.

REQUISITI:

La Naspi è riconosciuta a quei lavoratori che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: 

  1. Perdita involontaria dell’occupazione
  2. Stato di disoccupazione accertato attraverso la dichiarazione di immediata disponibilità
  3. 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti alla perdita dell’occupazione.
  4. Trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio della disoccupazione.

CALCOLO E MISURA DELLA PRESTAZIONE:

La prestazione è determinata dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive (retribuzione imponibile esposta nella predetta dichiarazione mensile uni-emens), divisa per il totale delle settimane di contribuzione indipendentemente dalla verifica del minimale e moltiplicata per il coefficiente numerico 4,33. Nelle ipotesi di pagamento dell’indennità relativa a frazione di mese, si precisa che il valore giornaliero dell’indennità è determinato dividendo l’importo così ottenuto per il divisore 30. L’importo così definito si ridurrà del 3% ogni mese a decorrere dal 91 giorno della prestazione.

DURATA DELLA PRESTAZIONE:

La NASpi è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non vengono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione. A riguardo viene fatto presente che le indennità NASpi già percepite determinano il non computo di un numero di settimane di contribuzione doppio rispetto alla durata della prestazione NASpi percepita. A partire dal 1 gennaio 2017 la durata di fruizione della prestazione è in ogni caso limitata ad un numero massimo di 78 settimane.

Fonte: INPS