Con la circolare n. 94 del 12.05.2015, l’INPS illustra in dettaglio la disciplina della Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpi). La nuova prestazione sostituisce l’Aspi e mini Aspi con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1 maggio 2015. E’ destinata ai lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato, nonché il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato.
REQUISITI:
La Naspi è riconosciuta a quei lavoratori che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
- Perdita involontaria dell’occupazione
- Stato di disoccupazione accertato attraverso la dichiarazione di immediata disponibilità
- 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti alla perdita dell’occupazione.
- Trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio della disoccupazione.
CALCOLO E MISURA DELLA PRESTAZIONE:
La prestazione è determinata dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive (retribuzione imponibile esposta nella predetta dichiarazione mensile uni-emens), divisa per il totale delle settimane di contribuzione indipendentemente dalla verifica del minimale e moltiplicata per il coefficiente numerico 4,33. Nelle ipotesi di pagamento dell’indennità relativa a frazione di mese, si precisa che il valore giornaliero dell’indennità è determinato dividendo l’importo così ottenuto per il divisore 30. L’importo così definito si ridurrà del 3% ogni mese a decorrere dal 91 giorno della prestazione.
DURATA DELLA PRESTAZIONE:
La NASpi è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non vengono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione. A riguardo viene fatto presente che le indennità NASpi già percepite determinano il non computo di un numero di settimane di contribuzione doppio rispetto alla durata della prestazione NASpi percepita. A partire dal 1 gennaio 2017 la durata di fruizione della prestazione è in ogni caso limitata ad un numero massimo di 78 settimane.
Fonte: INPS