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Cassazione: obbligo di comunicare all’INPS anche l’attività iniziata prima dell’accesso alla NASPI


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Con l’ordinanza n. 846 del 09.01.2024, la Cassazione afferma che il percettore della NASPI deve, a pena di decadenza, comunicare all’INPS lo svolgimento di attività lavorative intraprese anche antecedentemente alla fruizione del trattamento di disoccupazione.

Il fatto affrontato

Il lavoratore impugna giudizialmente il provvedimento di decadenza dalla fruizione della NASPI.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, sul presupposto che l’attività di lavoro autonomo intercettata dall’INPS aveva avuto inizio prima dell’accesso all’indennità di disoccupazione.

L’ordinanza

La Cassazione – nel ribaltare la pronuncia di merito – rileva, preliminarmente, che ai fini della decadenza dalla fruizione della NASPI non è necessario l’inizio di una nuova attività lavorativa da parte del percettore successiva al momento dell’accesso all’indennità di disoccupazione.

Invero, per la sentenza, la decadenza si integra ogniqualvolta il percettore intraprenda un’attività lavorativa (anche) autonoma o di impresa individuale durante il periodo di godimento della NASPI.

Secondo i Giudici di legittimità, infatti, ciò che rileva è soltanto la contemporaneità tra godimento del trattamento di disoccupazione e svolgimento dell’attività lavorativa.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso proposto dall’INPS, accertando la decadenza del percettore dalla NASPI.

A cura di Fieldfisher