Con il mess. n. 2564 del 7.07.2023 , l’INPS fornisce istruzioni in merito alla definizione delle domande di riscatto nell’ipotesi in cui sia stata contestualmente esercitata l’opzione al sistema contributivo e i periodi da riscattare rilevino ai fini del perfezionamento dei requisiti richiesti.
Il messaggio fa seguito alla circ. n. 54 del 06.04.2021 con la quale l’ Istituto aveva confermato la rilevanza dei periodi da riscattare ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti contributivi richiesti per esercitare l’opzione stessa.
Nello specifico, si tratta di quei casi in cui l’interessato perfeziona i requisiti richiesti per l’esercizio dell’opzione al sistema contributivo previsto dall’art. 1 comma 23 della L. 335/1995 (meno di 18 anni al 31 dicembre 1995, almeno 15 anni di cui almeno 5 dal 1° gennaio 1996, almeno un contributo anteriore al 1° gennaio 1996) soltanto se si considerano già acquisiti i periodi da riscattare (ad esempio, il soggetto raggiunge i 15 anni di contribuzione o acquisisce anzianità anteriore al 1° gennaio 1996 solo considerando i periodi da riscattare).
Il messaggio precisa che in tutti gli altri casi continuano ad essere applicate le istruzioni fornite con la circ. n. 6 del 22.01.2020.
Per quanto concerne le modalità di pagamento, la quota di onere relativa al riscatto dei periodi determinanti per il perfezionamento dei requisiti prescritti per l’esercizio della facoltà di opzione (sia per acquisire la qualifica di iscritto al 31 dicembre 1995 sia per il raggiungimento del requisito previsto per optare) deve essere versata in unica soluzione, mentre il restante onere è caricato sulle rate del piano di ammortamento.
Sul punto, viene precisato che il mancato pagamento, da parte dell’interessato, della quota di onere da versare in unica soluzione entro il termine di 90 giorni dalla data di notifica del provvedimento, è considerato come rinuncia alla domanda di riscatto.
Fonte: INPS – Mess. n. 2564 del 7.07.2023