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INPS – Circ. n. 6 del 22.01.2020 : Retroattività del riscatto e criteri di calcolo degli oneri


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Con la circ. n. 6 del 22.01.2020, l’ INPS conferma la naturale efficacia retroattiva dei periodi oggetti di riscatto pensionistico e precisa i criteri di determinazione dei relativi oneri, nelle ipotesi di opzione per il calcolo della pensione con il sistema contributivo.

La facoltà di riscatto fornisce al lavoratore il mezzo per estendere la copertura assicurativa a determinati periodi non soggetti in precedenza all'assicurazione obbligatoria, producendo effetti analoghi a quelli che si sarebbero verificati in costanza di rapporto previdenziale.

Tale facoltà, particolarmente onerosa, è stata resa più accessibile dalla Legge n. 26 del 28 marzo 2019 di conversione del DL 28 gennaio 2019, n. 4. Quest’ultimo intervento legislativo ha previsto, per il solo riscatto del corso universitario di studi nel sistema contributivo, un onere “ agevolato “ pari al livello minimo imponibile annuo di cui all’art. 1, comma 3, della Legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’assicurazione generale obbligatoria ( per il 2020 tale cifra è pari a 5.260 euro da moltiplicare per ciascun anno di riscatto con costi dimezzati ai quali si aggiunge un ulteriore risparmio sugli oneri fiscali ).

L'interpretazione fornita dall' INPS contenuta nella circ. n. 6 del 22.01.2020 non fa altro che allargare la platea dei potenziali beneficiari del riscatto agevolato ex L. 26/2019. La circolare interpretativa precisa che la facoltà di riscatto agevolato è riconosciuta anche ai percorsi di studio realizzati a cavallo del 1996, a condizione che il lavoratore scelga il sistema di calcolo contributivo ( tale opzione può essere esercitata da lavoratori che vantano tra i 15 e i 18 anni di contributi alla data del 1995 dei quali 5 con il sistema contributivo. 

RISCATTO AGEVOLATO E OPZIONE DONNA: 

• Il riscatto agevolato è ovviamente consentito anche alle lavoratrici che intendono avvalersi del pensionamento anticipato con Opzione DonnaFermo restando l'opzione per i criteri di calcolo contributivo " a percentuale ", la domanda di riscatto andrà presentata contestualmente alla presentazione della domanda di pensione recante la scelta della lavoratrice di accedere alla c.d. opzione donna;

RISCATTO AGEVOLATO E GESTIONE SEPARATA: 

• Analogamente, per la facoltà di computo ai fini pensionistici nella Gestione Separata, dovrà essere calcolato con i criteri propri del sistema contributivo e la domanda di riscatto andrà presentata all’atto del pensionamento, ossia contestualmente alla domanda di pensione con la facoltà di computo di cui all’articolo 3 del D.M. n. 282/1996.

Fonte: INPS - Circ. n. 6 del 22.01.2020