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INPS – Circ. n. 18 del 7.02.2020 : Opzione donna – Modalità di accesso alla pensione


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La Legge di bilancio 2020 ha prorogato la cd. Opzione Donna, estendendo la possibilità del pensionamento anticipato alle lavoratrici che al 31 dicembre 2019 abbiano maturato i requisiti anagrafici e contributivi richiesti.

Con Opzione donna il pensionamento anticipato è consentito al raggiungimento di:

Requisito anagrafico: 58 anni di età, se dipendenti, e 59 anni, se autonome;
Requisito contributivo: 35 anni di contributi con la scelta del sistema contributivo.

Con la circ. n. 18 del 7.02.2020 , l’ INPS interviene per chiarire alcuni aspetti in merito alle modalità di accesso alla cd. Opzione Donna e alla decorrenza della prestazione.

Di norma la prestazione decorre trascorsi 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti; 18 mesi dalla data di maturazione dei requisiti, nel caso in cui il trattamento sia liquidato a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi;

La circ. n. 18 del 7.02.2020 ricorda, inoltre, che le lavoratrici del comparto scuola e AFAM potranno conseguire la pensione rispettivamente a decorrere dal 1° settembre 2020 e dal 1° novembre 2020.

Discorso diverso per quanto riguarda le lavoratrici con requisiti maturati entro il 31 dicembre 2019. Quest'ultime potranno conseguire la pensione anche successivamente alla prima decorrenza utile purchè non anteriore al 2 gennaio 2020, giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge.

Fonte: INPS – Circ. n. 18 del 7.02.2020