Con la circ. n. 172 del 15.11.2021 l’ INPS recepisce le novità introdotte dal decreto Sostegni bis in ordine al personale sanitario in quiescenza, a seguito di conferimento di incarichi connessi all’emergenza sanitaria da Covid-19 da parte delle aziende sanitarie e sociosanitarie.
Durante il periodo di emergenza Covid-19, il legislatore ha previsto la possibilità di conferire incarichi a soggetti già pensionati, con ruoli di dirigenti medici, sanitari e veterinari nonché al personale di ruolo sanitario collocati in quiescenza, anche in assenza di iscrizione all’albo professionale di competenza a seguito del collocamento a riposo, al fine di far fronte alle esigenze straordinarie dovute alla pandemia.
In particolare, il decreto Sostegni-bis ha introdotto, per il personale sanitario titolare di un trattamento pensionistico cui siano stati conferiti nuovi incarichi, la possibilità di optare per il mantenimento del trattamento pensionistico già in godimento ovvero per l’erogazione della retribuzione connessa al suddetto incarico.
Pertanto l’ Istituto previdenziale ha richiesto alle aziende sanitarie e sociosanitarie l’integrazione della documentazione precedentemente trasmessa, inviando alle strutture INPS territorialmente competenti l’integrazione del contratto di lavoro dal quale risulti la manifestazione di volontà dell’interessato in merito alla scelta tra pensione di vecchiaia o retribuzione, con l’indicazione della relativa decorrenza, non anteriore al 26 maggio 2021 ( circ. n. 70 del 26.04.2021 ) .
Laddove il sanitario abbia optato per la retribuzione derivante dall’incarico, l’INPS provvederà a sospendere la pensione di vecchiaia dal mese in cui è stata corrisposta la retribuzione e fino alla scadenza dell’incarico.
La circ. n. 172 del 15.11.2021 chiarisce inoltre aspetti inerenti la cumulabilità dei redditi con lo svolgimento dell’attività lavorativa in argomento ( art. 2-bis, c. 5, del DL n. 18/2020 cd. Decreto Cura Italia ). Il Decreto non prevede un divieto di cumulo estendendo tale possibilità anche ai pensionati con quota 100, ad eccezione dei lavoratori precoci. Ai soggetti titolari di pensione di vecchiaia a formazione progressiva( è il caso delle casse professionali ), nelle ipotesi in cui non risulti ancora liquidato il trattamento, la sospensione è prevista solo in riferimento alla sola quota in pagamento.
Fonte: INPS - Circ. n.172 del 15.11.2021