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INPS - Circ. n. 70 del 26.04.2021 : Incarichi per Covid-19 ai medici pensionati - effetti sulle pensioni


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La legge 12 marzo 2021, n. 29, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, ha previsto la sospensione delle pensioni di vecchiaia del personale sanitario che ha ricevuto incarichi retribuiti in seguito all’emergenza da Covid-19.

Con la circ. n. 70 del 26.04.2021 , l’Istituto fornisce indicazioni sull’applicazione di questa legge, per effetto della quale non viene erogata la pensione per le mensilità per cui l’incarico è retribuito. Le aziende sanitarie e socio-sanitarie sono tenute a trasmettere alle strutture INPS competenti territorialmente in base alla residenza del pensionato, attraverso gli indirizzi di posta elettronica certificata, la decorrenza e la durata del contratto di lavoro e i mesi a partire dai quali l’incarico è retribuito.

La circolare, inoltre, fornisce le istruzioni sulla cumulabilità delle pensioni Quota 100 con i redditi da lavoro autonomo e le indicazioni in merito agli effetti sui trattamenti pensionistici dei redditi di lavoro dipendente derivanti dalla sottoscrizione del contratto a tempo determinato in somministrazione di medici, infermieri e assistenti sanitari collocati in quiescenza per la campagna vaccinale.

In caso di pensione di vecchiaia in cumulo a formazione progressiva ( parag. 1.1 della circ. n. 140 del 12.10.2017 ) qualora alla data di conferimento dell'incarico retribuito non risulti ancora liquidato il pro quota a carico della Cassa professionale, in quanto non sono stati soddisfatti i requisiti previsti, la sospensione viene effettuata con riferimento alla quota in pagamento.

Per quanto riguarda la cumulabilità con quota 100, a decorrere dal 30 aprile 2020è previsto il conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, nei confronti dei dirigenti medici, veterinari e sanitari, nonchè del personale di ruolo sanitario del comparto sanità e degli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza. Per i citati incarichi non si applica l'incumulabilità tra i relatii redditi e il trattamento pensionistico di quota 100.

Al fine di erogare senza soluzione di continuità il trattamento pensionistico c.d. quota 100 in presenza di redditi da lavoro autonomo connessi agli incarichi conferiti ai sensi delle disposizioni di cui al presente paragrafo, gli interessati devono comunicare alle Strutture territoriali competenti di avere ripreso o proseguito l’attività lavorativa in forma autonoma.

Fonte: INPS Circ. n. 70 del 26.04.2021