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Corte Costituzionale: legittima la scelta legislativa di disincentivare i pensionamenti anticipati


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Con la sentenza n. 104 del 23.05.2018, la Corte Costituzionale afferma che il legislatore, può legittimamente disincentivare i pensionamenti anticipati e promuovere la prosecuzione dell’attività lavorativa mediante adeguati incentivi a chi rimanga in servizio e continui a mettere a frutto la professionalità acquisita, senza violare i princìpi sanciti dagli artt. 36 e 38 Cost.

Il caso affrontato

Il Tribunale ordinario di Palermo, in funzione di giudice del lavoro, dovendo decidere su una domanda di accertamento del diritto alla corresponsione della pensione anticipata, solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 299, della l. 208/2015 (legge di stabilità 2016), nella parte in cui, a favore di coloro che abbiano raggiunto la necessaria anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, esclude la previsione delle decurtazioni in precedenza previste per coloro che hanno avuto accesso alle pensioni anticipate negli anni 2012, 2013, 2014.

La sentenza

La Corte Costituzionale ritiene di non potere aderire alla censura mossa alla norma da parte del Giudice del Tribunale di Palermo, secondo cui la disposizione legislativa determinerebbe un trattamento ingiustificatamente deteriore per i soggetti che hanno avuto accesso alla pensione anticipata nel 2012, nel 2013 e nel 2014, maturando prima i requisiti contributivi utili, rispetto a chi ha ottenuto tale beneficio successivamente, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Per la Consulta la suddetta questione è infondata.
Infatti, il legislatore ben può disincentivare i pensionamenti anticipati e promuovere la prosecuzione dell’attività lavorativa mediante adeguati incentivi a chi rimanga in servizio e continui a mettere a frutto la professionalità acquisita.

A giudizio della Corte, una tale scelta è legittimata dal bilanciamento attuato dal legislatore che ha imposto le citate decurtazioni ai trattamenti pensionistici anticipati nell’ottica delle drastiche misure di riduzione della spesa previdenziale e con l’obiettivo di incentrare l’adeguamento dell’età di accesso alla pensione alla più elevata speranza di vita.
Ulteriormente, continuano i Giudici, la durata definita delle riduzioni, modulate in senso progressivo, e la misura contenuta che le contraddistingue non sono tali da compromettere ed infrangere il nucleo intangibile dei diritti tutelati dagli artt. 36 e 38 Cost.
Inoltre, per la sentenza, la diversità di trattamento non determina un trattamento complessivamente deteriore per i beneficiari di pensioni anticipate anteriormente al 2015, rispecchiando il diverso contesto in cui tali misure hanno trovato applicazione.

Conclusivamente, secondo la Consulta, la scelta legislativa in esame non genera un’ingiustificata disparità di trattamento e non travalica i limiti di ragionevolezza e proporzionalità che presiedono all’attuazione graduale dei princìpi sanciti dagli artt. 36 e 38 Cost., anche alla luce delle esigenze connesse alla concreta e attuale disponibilità delle risorse finanziarie, con la conseguente dichiarazione di infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 36 e 38 della Cost.

A cura di Fieldfisher