Con l’ordinanza n. 2107 del 01.02.2026, la Cassazione afferma che, ai fini della determinazione dello stato di disoccupazione, necessario per ottenere l’APE Sociale, sono irrilevanti tutti i rapporti di durata inferiore ai sei mesi.
Il fatto affrontato
Il lavoratore impugna giudizialmente il provvedimento con cui l’INPS gli aveva negato il diritto alla fruizione dell’APE Sociale in quanto il suo ultimo rapporto di lavoro (intermittente) era cessato per decorrenza del termine.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, sul presupposto che il periodo di occupazione del ricorrente con contratto intermittente aveva avuto una durata inferiore ai sei mesi e, quindi, aveva solo sospeso ma non interrotto lo stato di disoccupazione, che quindi era rimasto riferibile al precedente rapporto di lavoro conclusosi per licenziamento.
L’ordinanza
La Cassazione rileva, preliminarmente, che requisito necessario per ottenere l’APE Sociale è lo stato di disoccupazione, a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale, nell'ambito della procedura di cui all'art. 7L. 604/1966.
In particolare, per la sentenza, lo stato di disoccupazione va riferito all'ultimo dei rapporti lavorativi - a tempo indeterminato o a tempo determinato con durata superiore a sei mesi - prima della prestazione.
Secondo i Giudici di legittimità, invece, è irrilevante che dopo la cessazione di detto rapporto vi sia stata rioccupazione per periodi inferiori a sei mesi.
Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso dell’INPS, confermando la debenza della richiesta prestazione pensionistica.
A cura di WST
