Stampa

Cassazione: non si può “ereditare” la pensione di reversibilità


icona

Con l’ordinanza n. 14287 del 22.05.2024, la Cassazione afferma che il soggetto che viveva a carico di un familiare titolare di una pensione di reversibilità (e non di una pensione diretta), al momento della sua morte, non ha diritto a ricevere, a sua volta, il trattamento di reversibilità.

Il fatto affrontato

La ricorrente, deducendo la propria inabilità al lavoro e la vivenza a carico della madre – titolare di pensione di reversibilità del marito – alla data del decesso, propone domanda giudiziale per ottenere, a sua volta, la pensione di reversibilità.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda.

L’ordinanza

La Cassazione – nel ribaltare la pronuncia di merito – rileva, preliminarmente, che la pensione di reversibilità opera a favore dei superstiti del titolare di pensione.

Per la sentenza, invece, deve escludersi che, alla morte del titolare di pensione di riversibilità, detta pensione venga ulteriormente attribuita ai superstiti di quest’ultimo.

Secondo i Giudici di legittimità, infatti, non sussiste alcun diritto alla pensione di reversibilità derivante dal decesso di chi già beneficiava di una pensione di reversibilità e non di una pensione diretta.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso dell’INPS, statuendo la non debenza della misura pensionistica richiesta.

A cura di WST