Con la sentenza n. 30994 del 04.12.2024, la Cassazione afferma che, in caso di percezione di redditi da lavoro dipendente da parte del pensionato con quota 100, il medesimo perderà il trattamento pensionistico per l’intero anno in cui tali redditi sono maturati.
Il fatto affrontato
Il pensionato impugna giudizialmente il provvedimento con cui l’INPS aveva proceduto al recupero della somma di € 11.267,32, percepita a titolo di pensione quota 100, stante lo svolgimento da parte del medesimo di attività di lavoro subordinato a tempo determinato per un periodo di 5 mesi.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, ritenendo soltanto di detrarre i redditi da lavoro percepiti dall'importo della pensione.
La sentenza
La Cassazione - ribaltando quanto stabilito dalla Corte d’Appello - rileva preliminarmente che la preclusione assoluta di svolgere lavoro subordinato per il fruitore della pensione quota 100 rinviene la sua giustificazione nell'antinomia rinvenibile tra la richiesta agevolata di uscire anticipatamente dal lavoro con la possibilità della prosecuzione di una (diversa o meno) prestazione di lavoro.
Secondo i Giudici di legittimità, infatti, per i pensionati quota 100 il legislatore ha previsto regole più favorevoli rispetto al sistema ordinario, a fronte – però – di una limitazione imposta agli stessi: ossia l'effettiva uscita dal mercato del lavoro, anche al fine di creare nuova occupazione e favorire il ricambio generazionale, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile.
Per la sentenza, quindi, laddove il pensionato violi tale precetto, lo stesso perderà totalmente il trattamento pensionistico per tutto l'anno solare coperto dalla retribuzione derivante da lavoro subordinato, in virtù della ratio solidaristica intrinseca alla vantaggiosa prestazione pensionistica accordata dall'ordinamento.
Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso dell’INPS, affermando la fondatezza dell’impugnato provvedimento del medesimo Istituto.
A cura di WST