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Cassazione: anche l’importo dell’Ape sociale si calcola con il cumulo


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Con la sentenza n. 8076 del 27.03.2025, la Cassazione afferma che il calcolo dell’importo dell’Ape sociale deve essere determinato con le regole del cumulo contributivo, nell’ipotesi in cui il lavoratore abbia versamenti in diverse gestioni.

Il fatto affrontato

Il ricorrente impugna giudizialmente il provvedimento con cui l’INPS gli aveva chiesto la restituzione di una somma, stante l’errato calcolo dell’importo dell’Ape sociale.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, ritenendo che l'indennità doveva liquidarsi in cumulo così come era stato calcolato il trattamento pensionistico.

La sentenza

La Cassazione - confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello - rileva, preliminarmente, che le modalità di calcolo dell'Ape sociale sono le stesse di quelle previste per il rateo pensionistico, salve le specificità proprie della prima misura (non reversibilità, ripartizione in dodici mensilità, massimale mensile).

Secondo i Giudici di legittimità, quindi, in caso di versamenti a diverse gestioni, anche per il calcolo dell’Ape sociale deve essere utilizzato il cumulo.

Per la sentenza, detta circostanza trova conferma nella formulazione legislativa, dal momento che l’art. 3 del DPCM 88/2017 afferma che l’Ape sociale viene corrisposto pro quota da ciascuna gestione cui il lavoratore ha versato contributi in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso dell’INPS, confermando la debenza dell’Ape sociale calcolato con il regime di cumulo.

A cura di WST