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INPS – Mess. n. 3007 del 31.07.2020: decadenza delle domande di ammortizzatori sociali Covid19


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Con il mess. n. 3007 del 31.07.2020, l’Inps, su conforme avviso del Ministero del lavoro, illustra aspetti relativi all’operatività della decadenza qualora non vengano rispettati i termini di cui all’art. 22-quater del d.l. n. 18/2020, come modificato dal d.l. n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020.

In particolare, il messaggio sottolinea che, in caso di richiesta di pagamento diretto della cassa in deroga con richiesta dell’anticipo del 40%, il datore di lavoro è tenuto a trasmettere la domanda di concessione della cassa entro il quindicesimo giorno dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, unitamente ai dati essenziali per il calcolo e l’erogazione della prestazione secondo modalità indicate dall’Inps: su questo, v. la circ. n. 78 del 31.07.2020.

Per le domande riferite ai periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine di invio delle istanze è stato fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020.

Il datore di lavoro deve comunicare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale, secondo le modalità stabilite (modello “SR 41” semplificato), entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall’adozione del provvedimento di concessione.

In sede di prima applicazione delle nuove disposizioni, il citato termine è stato fissato al 17 luglio 2020, se successivo rispetto a quello ordinariamente previsto.

A stregua dell’art. 22-quinquies del medesimo d.l. n. 18/2020, le regole dettate dall’art. 22-quater per la cassa in deroga sono estese anche al trattamento ordinario e all’assegno ordinario Covid-19, limitatamente alle domande presentate a decorrere dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del d.l. n. 34/2020 ovvero dal 18 giugno 2020.

Fonte: INPS - Mess. n. 3007 del 31.07.2020