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INPS - Circ. n. 78 del 27.06.2020: Covid-19 - anticipazione delle integrazioni salariali e termini per la presentazione delle relative domande


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L’Inps, con la circ. n. 78 del 27.06.2020 , emanata d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, fornisce indicazioni operative in ordine al pagamento diretto con anticipo del 40% delle integrazioni salariali in deroga (CIGD), ordinarie (CIGO) e di assegno ordinario dei fondi di solidarietà bilaterali.

Per comprendere la portata delle indicazioni fornite, è necessario avere presente il quadro normativo come risultate dai vari provvedimenti legislativi intervenuti: d.l. n. 18/2020 (decreto Cura Italia), decreto n. 34/2020 (decreto Rilancio), d.l. n. 52/2020.

In particolare, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, possano essere concesse ulteriori cinque settimane ai datori di lavoro ai quali sia stato già riconosciuto un periodo di nove settimane.

Sia per i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della CIGD che della CIGO o dell’ assegno ordinario è prevista la possibilità di altre quattro settimane da collocarsi esclusivamente all’interno del periodo 1° settembre 2020 – 31 ottobre 2020.

Quattro settimane che, alla luce delle novità introdotte dal n. 52/2020, le aziende, che abbiano interamente fruito del trattamento di integrazione salariale ordinario, in deroga o di assegno ordinario per l’intero periodo massimo di quattordici settimane (9+5), possono richiedere anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020.

In ogni caso, la durata massima dei trattamenti cumulativamente riconosciuti non può superare le diciotto settimane complessive.

E’ poi disposto che i trattamenti di integrazione salariale in deroga, che superano le 9 settimane già concesse dalla Regione, siano concessi a domanda del datore di lavoro direttamente dall’Inps, che verifica il rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa previsti e provvede con il pagamento diretto della prestazione.

La domanda di CIG all’Inps, come espressamente precisato, potrà essere trasmessa non prima che siano decorsi 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge n. 34/2020, ossia dal 18 giugno 2020.

Nel caso di richiesta di pagamento diretto, l'Inps autorizza le domande di CIGD e dispone l'anticipazione del trattamento, nella misura del 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo, entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse.

Per non vanificare l’obiettivo che la norma si prefigge, che è quello di garantire una disponibilità economica al lavoratore nel più breve tempo possibile, la domanda dovrà essere inoltrata entro 15 giorni dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

In virtù di un’espressa previsione, l’illustrata disciplina della domanda e dell’anticipo del pagamento diretto si applica anche ai trattamenti di CIGO e di assegno ordinario limitatamente alle domande presentate a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della disposizione in commento, ossia dal 18 giugno 2020.

Premesso quanto sopra, la circolare evidenzia che, attraverso l’anticipazione del pagamento delle integrazioni salariali (CIGO, assegno ordinario, CIGD), il legislatore ha inteso affermare un principio di carattere generale finalizzato a favorire la pronta disponibilità delle risorse finanziarie da parte dei lavoratori aventi diritto alle predette prestazioni.

Per questo, la circolare ritiene conforme alla ratio legislativa l’applicazione della anticipazione delle integrazioni salariali anche alle domande presentate prima del 18 giugno 2020, autorizzate dall’Inps, per le quali il datore di lavoro non abbia ancora presentato il modello SR41.

Come riportato, la presentazione delle domande di CIGO, di CIG in deroga e di assegno ordinario, a pagamento diretto con richiesta di anticipo, deve avvenire entro 15 giorni dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

In fase di prima applicazione, se il periodo di sospensione o di riduzione ha avuto inizio prima del 18 giugno 2020, l’istanza è da presentare entro il quindicesimo giorno successivo alla medesima data, vale a dire entro il 3 luglio 2020.

Le domande devono essere presentate, anche tramite intermediario abilitato, esclusivamente in via telematica, attraverso i consueti canali previsti per l’integrazione salariale che si intende chiedere.

Nel caso in cui venga richiesto il pagamento diretto da parte dell’Inps all’interno delle sopracitate procedure di domanda sarà contestualmente possibile chiedere anche l’anticipazione del 40%, selezionando l’apposita opzione che sarà automaticamente impostata sul “SI”. Di conseguenza, ove si ritenesse di non voler accedere al beneficio dell’anticipazione, deve essere espressamente indicata l’opzione di rinuncia.

L’Inps autorizza le domande di anticipazione e dispone il pagamento dell’anticipo nei confronti dei lavoratori individuati dall’azienda, entro 15 giorni dal ricevimento delle stesse.

I 15 giorni decorrono dalla data in cui la domanda è stata correttamente trasmessa all’Istituto e, dunque, dalla data indicata nel protocollo.

Il dettaglio degli esiti dei suddetti controlli sarà consultabile dall’azienda accedendo alla sezione Esiti della procedura dell’anticipo.

Come già anticipato, la misura dell'anticipazione è stata fissata nella misura del 40% delle ore autorizzate nell'intero periodo interessato dal trattamento di integrazione salariale richiesto ed approvato.

Il calcolo dell’anticipazione viene elaborato in base al seguente algoritmo:

Massimale superiore/173 (che rappresentano le ore lavorabili medie in un mese) * 0,4 (40% previsto dalla norma) * numero di ore di prestazione richiesta, dichiarato dall’azienda.

I massimali da considerare ai fini dell’anticipo per l’anno 2020 sono i seguenti: CIG/GIGD/assegno ordinario: 1.199,72; Assegno ordinario per il Fondo Credito: 1.727,41.

Il datore di lavoro deve inviare all’Inps il modello “SR41”, secondo le modalità ordinarie e con tutti i dati necessari per il saldo dell'integrazione salariale, entro la fine del mese successivo al termine del periodo di integrazione salariale autorizzato ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione.

In sede di prima applicazione, i termini di cui al precedente capoverso sono rinviati al trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto-legge n. 52/2020, vale a dire il 17 luglio, se tale ultima data è posteriore a quella di cui al precedente periodo.

Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente e, conseguentemente, le somme eventualmente erogate ai lavoratori a titolo di anticipo verranno considerate indebite e recuperate in capo al datore di lavoro. 

La circolare, inoltre, precisa che, al fine di consentire l’elaborazione del saldo, il datore dovrà inviare, nei termini sopra indicati un unico modello “SR41” per l’intero periodo richiesto in domanda.

Si procederà, di contro, al recupero, nei confronti del datore di lavoro, degli eventuali importi che risultassero non dovuti.

Il pagamento dell’anticipazione delle integrazioni salariali non comporta l’applicazione delle ritenute fiscali alla fonte, che saranno determinate solo in fase di liquidazione dell’integrazione salariale totale.

In tale sede, la procedura di “CIG-pagamento diretto”, dopo aver calcolato il contributo del 5,84%, ove previsto, sul totale, calcolerà le imposte dirette e l’importo netto da pagare sul quale dovrà essere recuperato l’importo anticipato.