Con la circ. n. 14 del 3.02.2022 l' INPS rende noti i valori aggiornati al 1 ° gennaio 2023 relativi agli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno di integrazione salariale del FIS, dell’assegno di integrazione salariale e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito cooperativo, delle indennità di disoccupazione NASpI, DIS-COLL, ALAS, dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), dell’indennità di disoccupazione agricola, nonché la misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili.
Tra i vari valori aggiornati :
- Gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale sono pari a 1.352,19 lordi ( 1.244,36 netti ) innalzati a 1.585,84 lordi ( 1.470,99 netti ) per il settore edile delle costruzioni ;
- L' importo di riferimento per il calcolo dell' indennità NASpI e DIS-COLL è pari a euro 1.352,19. L' importo massimo della prestazione non può in ogni caso superare euro 1.470,99;
- Il reddito di riferimento per il riconoscimento dell' Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) nell’anno 2023, ossia il reddito dichiarato nell’anno che precede la presentazione della domanda, è pari a 8.972,04 euro. L’importo mensile dell’ISCRO per l’anno 2022 non può essere di importo inferiore a 275,38 euro e non può superare l’importo di 881,23 euro.
Fonte: INPS - Circ. n. 14 del 3.02.2023