Stampa

INPS: Ammortizzatori sociali e sostegno al reddito e genitorialità, sintesi delle principali misure 2026


icona

Con la circ. n. 1 del 15.01.2026, l’ INPS offre un quadro riepilogativo delle principali disposizioni in materia di ammortizzatori sociali e di sostegno al reddito e alle famiglie introdotte da :   

  • Decreto Legge 1 dicembre 2025, n. 180, recante misure urgenti per la continuità operativa degli stabilimenti ex ILVA, con specifiche integrazioni alla CIGS;,
  • Legge 2 dicembre 2025, n. 182, che introduce modifiche procedurali e obblighi informativi per i lavoratori in materia di integrazioni salariali;
  • Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) che proroga e rifinanzia numerosi strumenti di sostegno al reddito, sia in costanza di rapporto di lavoro sia a seguito di cessazione.  

La circolare offre anche una breve disamina delle novità in materia di NASpI , congedi parentali e visite mediche fiscali. 

Nuovi obblighi di comunicazione - Ai sensi dell’ art. 22 della Legge 2 dicembre 2025, n. 182, in capo ai percettori dei trattamenti di integrazione salariale che svolgono attività lavorativa durante il periodo di fruizione del trattamento è stato introdotto un nuovo adempimento . Oltre all'obbligo di comunicazione dello svolgimento dell'attività lavorativa alla Struttura dell'INPS territorialmente competente, già previsto dalla vigente normativa a pena di decadenza, dal 18 dicembre 2025 la medesima comunicazione deve essere resa anche al datore di lavoro ( Dal 18 dicembre nuovi obblighi di comunicazione per i beneficiari di cassa integrazione ). 

AMMORTIZZATORI IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO : 

La Legge di bilancio ha poi introdotto diverse novità in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro(art. 1, co. da 165 a 168 e da 171 a 173, L 30 dicembre 2025 n. 199). 

Imprese operanti in aree di crisi industriale complessa - Sono stanziate ulteriori risorse (100 milioni di euro per l'anno 2026) per la prosecuzione del trattamento di integrazione salariale straordinaria e mobilità in deroga in favore dei lavoratori dipendenti da imprese operanti in aree di crisi industriale complessa.  

Esonero contributo addizionale per imprese in aree di crisi industriale complessa - E' prevista la proroga, per l'anno 2026, dell'esonero dal pagamento della contribuzione addizionale per le unità produttive autorizzate all'utilizzo della CIGS appartenenti a imprese situate nelle aree di crisi industriale complessa. Tale beneficio, già previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2025, n. 113, consente ai datori di lavoro di usufruire dell'esonero per un ulteriore periodo massimo complessivo di autorizzazione pari a 12 mesi.  

CIGS per cessazione di attività - Prorogato il trattamento straordinario di integrazione salariale per cessazione dell'attività concesso in deroga sia ai limiti massimi di fruizione delle integrazioni salariali, sia all'ambito di applicazione della CIGS, per un periodo non superiore a 12 mesi nell'arco dell'anno 2026.

Prorogate, per l'anno 2026, anche le misure in favore dei i datori di lavoro per i quali, all'esito di un programma aziendale di cessazione dell'attività produttiva, sussistano concrete e attuali prospettive di rapida cessione, anche parziale, dell'azienda con conseguente riassorbimento occupazionale.

Per effetto di tale proroga, per l'anno 2026 può essere autorizzato un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza del Ministero delle Imprese e del made in Italy, per una durata massima di 6 mesi, non ulteriormente prorogabile, qualora il datore di lavoro abbia cessato o cessi l'attività produttiva e siano presenti concrete prospettive di riassorbimento dei lavoratori coinvolti (Circ. n. 121 del 13.08.2025 ).  

Proroga CIGS gruppo ILVA - Prorogata per l'anno 2026 l'integrazione del trattamento economico in favore dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi del gruppo ILVA per i quali, nel corso dell'anno, sia avviato o prorogato il ricorso alla CIGS (art. 4, DL 01 dicembre 2025 n. 180). L'intervento, previsto anche in relazione a iniziative di formazione professionale funzionali alla gestione delle attività di bonifica, è rinnovato nel rispetto di un preciso limite di spesa pari, per l'anno 2026, a 19 milioni di euro.  

Call center - Finanziato, anche per l'anno 2026, nel limite di spesa di 20 milioni di euro, il trattamento di integrazione salariale in deroga previsto in favore dei lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center non rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con un organico superiore a 50 unità nel semestre precedente. La misura, concessa in deroga alla vigente normativa in materia di integrazione salariale straordinaria consiste in un'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria per un massimo di 12 mesi, la cui erogazione è subordinata all'emanazione di specifici decreti da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali contenenti le indicazioni relative all'impresa beneficiaria, al periodo di concessione e alla modalità di pagamento prevista. I periodi di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, per cui è ammessa la specifica indennità, sono riconosciuti utili ai fini del diritto e della misura alla pensione anticipata o di vecchiaia.  

CIGS per imprese con rilevanza economica strategica - Per le imprese considerate di interesse strategico nazionale, che occupano almeno mille lavoratori dipendenti, impegnate in complessi processi di riorganizzazione aziendale non ancora portati a termine, può essere autorizzato, in via eccezionale, un ulteriore periodo di CIGS. Tale ulteriore periodo è subordinato a una specifica domanda da parte del datore di lavoro e viene autorizzato con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, in deroga agli art. 4 e 22 del D.Lgs. n. 148/2015. Il trattamento è concesso in continuità con le tutele già riconosciute, con l'obiettivo di salvaguardare sia il livello occupazionale sia il patrimonio di competenze dell'impresa interessata. L'ulteriore periodo di CIGS può essere riconosciuto fino al 31° dicembre 2026. L'ulteriore periodo di CIGS può avere una durata di 12 mesi in caso di riorganizzazione aziendale o di contratto di solidarietà oppure di 6 mesi in caso di crisi aziendale.  

CIGS per processi riorganizzativi o di risanamento complessi - Prorogata per l'anno 2026 anche la possibilità, per le imprese con rilevanza economica strategica anche a livello regionale e con rilevanti problematiche occupazionali, di richiedere un ulteriore periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga ai limiti massimi di durata.

L'ulteriore periodo di CIGS può avere la durata di 12 mesi per le causali di riorganizzazione aziendale e contratti di solidarietà e di 6 mesi per la causale di crisi aziendale. 

NASPI , CONGEDI E VISITE FISCALI :  

NASpI Anticipata – A partire dal 1° gennaio 2026, la Legge di bilancio un nuovo meccanismo di erogazione dell'incentivo all'autoimprenditorialità (cd. NASpI anticipata): la prestazione non è più erogata in un’unica soluzione, ma in due rate (70% + 30% entro 6 mesi dalla domanda), previa verifica della sussistenza delle condizioni che legittimano il beneficio.  

Estensione del congedo parentale - La legge di Bilancio 2026 ha modificato il decreto legislativo n. 151/2001, portando a 14 anni il limite massimo di età del figlio entro cui i genitori lavoratori dipendenti possono fruire del congedo parentale, sia in caso di nascita sia in situazioni di adozione o affidamento. L’estensione amplia il margine temporale a disposizione delle famiglie per la gestione dei tempi di cura, intervenendo su un diritto già previsto ma circoscritto ai primi 12 anni di vita del minore.  

Visite fiscali - Per contrastare la carenza di medici fiscali, la legge di Bilancio ha introdotto la possibilità di coinvolgere medici specializzandi e laureati in medicina e chirurgia iscritti al corso di formazione in medicina generale. Queste figure potranno essere incaricate, nei soli casi di necessità, ad effettuare le visite fiscali su incarico dell’INPS, con contratti di collaborazione e nei limiti delle risorse disponibili.  

IDIS – Per l’ indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo viene adeguato il limite reddituale pari a 35.000 € con requisiti contributivi più flessibili.

Fonte: INPS