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Il punto sugli ammortizzatori sociali COVID-19 fra Decreto Agosto e normative precedenti


cassa integrazione
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1.La perdurante attenzione al tema degli ammortizzatori sociali

A riprova dell’importanza riconosciuta al tema degli ammortizzatori sociali, il Decreto Agosto - d.l. 14 agosto 2020, n. 104 - dedica il suo primo articolo proprio a tale tema.

L’articolo è intitolato a “Nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga”. 

Prima di vedere in quali termini si può parlare di “nuovi” ammortizzatori sociali, è utile sottolineare che, nel suo art.1, il Decreto Agosto:

a) fa riferimento ad altre disposizioni presenti in provvedimenti precedenti;
b) fornisce delle indicazioni innovative, non contenute nei decreti precedenti;
c)replica disposizioni già presenti in provvedimenti precedenti;
d) ignora altre disposizioni anch’esse presenti in altri testi legislativi.

In termini generali, l’art. 1 precisa che si occupa degli ammortizzatori sociali “… di cui agli articolo da 19 a 22-quinquies del decreto -legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 …”.  

La normativa base dei nuovi ammortizzatori sociali rimane, pertanto, quella già operante ed applicabile, nel quadro normativo preesistente, agli ammortizzatori legati all’emergenza epidemiologica.

Peraltro, nei successivi paragrafi, si dovrà fare riferimento ad alcuni riflessi particolari dei diversi modi in cui vecchie e nuove normative si combinano.

2. Una cesura fra i nuovi e i vecchi ammortizzatori COVID-19

In che senso si tratta di “nuovi” ammortizzatori, sempre legati all’emergenza epidemiologica COVID-19., è ben chiarito dall' INPS con il mess. n. 3131 del 21.08.2020.  

Il Decreto agosto indica il numero massimo di settimane di ammortizzatori sociali che si possono richiedere nel periodo ricompreso fra il 13 luglio e il 31 dicembre 2020 - pari a 18 settimane complessive - “azzerando il conteggio di quelle richieste e autorizzate per i periodi fino al 12 luglio 2020 ai sensi della precedente disciplina dettata dai decreti-legge 17 marzo 2020, n. 18 … e 29 maggio 2020 n. 34 …” (messaggio INPS).

Gli ammortizzatori sociali, dunque, sono “nuovi” in quanto: a) traggono origine dal Decreto Agosto e non dai decreti-legge precedenti che hanno fatto da fonte dei vecchi ammortizzatori); b) prescindono da quanto avvenuto, per ogni singolo datore di lavoro, in termini di autorizzazione e fruizione dei vecchi ammortizzatori.

Ogni singolo datore di lavoro, abbia o meno fatto ricorso agli ammortizzatori vecchi, a partire dal 13 luglio può disporre di 18 settimane senza che sia penalizzato il datore di lavoro che abbia utilizzato interamente il pacchetto dei vecchi ammortizzatori (ugualmente di 18 settimane) e senza che possa aspirare a cumulare vecchi e nuovi ammortizzatori il datore di lavoro che non li abbia utilizzati o li abbia utilizzati solo parzialmente.

3. Altre 18 settimane ma articolate in due pacchetti

Fermo restando quanto sopra sottolineato circa la durata complessiva della nuova tranche di ammortizzatori, c’è da prendere atto che il Decreto continua nella segmentazione del periodo complessivo.

E’, infatti, evidenziato un primo pacchetto di nove settimane, non subordinato ad alcuna specifica condizione se non alla sussistenza della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica. Può accadere che, in base alla precedente normativa, siano stati già richiesti e autorizzati periodi collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020.

In questo caso, tali periodi saranno da scomputare dalle prime nove settimane di cui al Decreto Agosto.

Cosa è da scomputare: solo le giornate che vanno oltre il 12 luglio o anche le altre che, in ipotesi, precedono tale data.

Il messaggio Inps aiuta a concludere che siano da scomputare solo le giornate successive al 12 luglio, come è evidente nel suo seguente passaggio: “Per le richieste inerenti alle prime nove settimane, o il minor periodo che risulta scomputando i periodi … decorrenti dal 13 luglio 2020 … i datori di lavoro dovranno continuare a utilizzare la causale <covid-19 nazionale=""> già in essere”</covid-19><covid-19 nazionale="">.</covid-19>

La legge fa riferimento a periodi “precedentemente” richiesti e autorizzati. Ciò induce a porsi la questione della richiesta che, prima del 13 luglio, non abbia avuto il seguito dell’autorizzazione. Sarà considerata utile, ma con riferimento al limite temporale del 12 luglio?

Il secondo pacchetto di nove settimane, a sua volta, richiede che: a)siano già state interamente autorizzate le prime nove settimane di cui al Decreto Agosto; b)la relativa domanda sia accompagnata da una dichiarazione di responsabilità, resa ai sensi di quanto previsto dall’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui sia autocertificata la sussistenza dell’eventuale riduzione del fatturato.

La dichiarazione è necessaria perché queste ulteriori 9 settimane possono comportare a carico dei datori di lavoro richiedenti l’onere di pagare un contributo addizionale, calcolato in percentuale della retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

Procedendo ad un raffronto tra il fatturato del primo semestre 2020 e quello del corrispondente periodo del 2019, il contributo addizionale è dovuto secondo le seguenti aliquote: 

  • 18% per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato nel raffronto tra il primo semestre 2020 e il primo semestre 2019;
  • 9% per i datori di lavoro che, nel primo semestre 2020, hanno subito una riduzione del fatturato inferiore al 20% rispetto a quello del corrispondente semestre del 2019. Nei casi in cui si sia avuta una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%, il contributo non sarà dovuto.

Ugualmente non è dovuto alcun contributo dai datori di lavoro che hanno avviato l’attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019. In mancanza dell’autocertificazione, il contributo addizionale sarà dovuto nella aliquota massima del 18%.

La verifica della veridicità della autocertificazione è affidata all’Inps e all’Agenzia delle Entrate con modalità e termini che saranno definiti anche con accordi di cooperazione.

Ricordando lo schema proposto in merito alle relazioni fra le norme del Decreto Agosto e le normative precedenti, quanto il Decreto prevede relativamente al contributo addizionale costituisce un esempio di (parziale) abrogazione tacita di disposizioni precedenti che, da parte loro, per tutte le 18 settimane dei vecchi ammortizzatori proclamavano l’esclusione della contribuzione addizionale.

4. Entro quando presentare le domande

Il Decreto conferma la regola secondo cui le domande di accesso agli ammortizzatori sono da presentare, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha inizio la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro. Lo stesso, inoltre, prevede, in via transitoria, uno slittamento dei termini ordinari di trasmissione delle domande.

Per le domande con inizio della sospensione/riduzione dal 13 luglio 2020, la scadenza, che secondo la regola generale interverrebbe al 31 agosto 2020, viene differita al 30 settembre 2020.

In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’Inps, il datore di lavoro deve trasmette all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato in periodo di ammortizzatore sociale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dal provvedimento di concessione.

In sede di prima applicazione, detto termine è fissato al 14 settembre - trentesimo giorno successivo al 15 agosto, data di entrata in vigore del Decreto - se la data del 14 è posteriore a quella individuabile a stregua dei criteri di cui sopra. Qualora la tempistica illustrata risulti non rispettata, le prestazioni e gli oneri connessi passano a carico del datore di lavoro.

5. Un esempio di regola preesistente che continua a trovare applicazione: l’anticipo della cassa integrazione

Già si è accennato alla circostanza che l’art. 14, comma 1, del Decreto Agosto richiama la normativa base degli ammortizzatori sociali COVID-19, rappresentata dagli articoli da 19 a 22-quinquies del Decreto Cura Italia (d.l. n. 18/2020).

La possibilità dei datori di lavoro di richiedere l’anticipo del 40 % della cassa integrazione in deroga, prevista in particolare dall’art.22-quater de decreto Cura Italia, è emersa come una questione legata al modo in cui si vede il rapporto fra la disciplina preesistente e il nuovo e, almeno per ora, ultimo Decreto.

A tal proposito, il Ministero del lavoro ha avuto buon gioco nel sostenere che anche nel Decreto Agosto è consentita alle aziende la possibilità di richiedere l'anticipo del 40% della Cassa Integrazione COVID-19, ricavando tale conclusione proprio dal richiamo della normativa preesistente.

E’ proprio vero, dunque, che ai nuovi ammortizzatori bisogna guardare considerando la normativa di cui al Decreto Agosto e, per significativi profili, non dimenticando la normativa precedente.

Sono tanti, in effetti, i riflessi che ne derivano. Esemplificativamente può segnalarsi che: potranno fruire dei nuovi ammortizzatori solo i lavoratori in forza al 25 marzo 2020 (senza escludere i lavoratori assunti successivamente a seguito di un trasferimento di azienda o di ramo di azienda oppure acquisiti in caso di subentro in un servizio già appaltato ad altro imprenditore); le deroghe apportate alla ordinaria disciplina degli ammortizzatori in costanza di rapporto di lavoro, come definita in termini generali dal d.lgs. n. 148/2020, continuano a valere anche per i nuovi ammortizzatori; per la CIGO e per l’assegno ordinario resta attuale l’obbligo della “informazione, la consultazione e l’esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva” come resta attuale, sempre per la fase sindacale, quanto l’art. 22, comma 2, del d.l. n.18/2020 prevede per la cassa in deroga.

Prof. Avv. Angelo Pandolfo - Partner Fieldfisher