Con la circ. n. 89 del 17.06.2019 , l’ INPS fornisce chiarimenti ed integrazioni alla circ. n. 97 del 1.06.2017, in ordine a taluni profili applicativi della disciplina delle prestazioni integrative del Fondo di Solidarietà per il settore del trasporto aereo, previste dal decreto interministeriale n. 95269/2016.
In particolare, la circ. n. 89 del 17.06.2019 fornisce chiarimenti per quanto riguarda il regime della compatibilità / cumulabilità e quello della sospensione / decadenza delle prestazioni integrative dell’ ASpI/NASpI ; della mobilità ordinaria e della CIGS. Ad essere trattati sono casi particolari come la rioccupazione del lavoratore o la maternità intervenuta durante il periodo di percezione dell’indennità di disoccupazione e della connessa prestazione integrativa.
Attenzione perché per la presentazione della domanda di accesso alle prestazioni integrative della misura della mobilità è previsto un termine decadenziale di 60 giorni dalla data di licenziamento. Analogo termine non è invece previsto per le prestazioni integrative della misura della ASpI/NASpI.
Fonte: INPS – Circ. n. 89 del 17.06.2019