Con circolare n. 119 del 30 giugno 2016, l’INPS ha fornito istruzioni sulle prestazioni ordinarie ed emergenziali del Fondo di solidarietà per il sostegno dell’occupabilità, dell’occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo.
Il Fondo provvede in via ordinaria (art. 5, comma 1, lett. a) del Decreto n. 82761/2014):
• a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale.
• all’erogazione di un assegno ordinario a favore dei lavoratori interessati da riduzione dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa per le causali previste dalla legislazione sulle integrazioni salariali ordinarie e straordinarie o a seguito dell’applicazione di contratti di solidarietà espansivi.
• per l’anno 2013, 2014 e 2015, all’erogazione di un trattamento integrativo dell’indennità di disoccupazione ASpI in favore dei lavoratori sospesi ai sensi dell’art. 3, comma 17, della Legge 28 giugno 2012, n. 92.
In via emergenziale:
• all’erogazione di un assegno emergenziale, a favore dei lavoratori licenziati non aventi i requisiti per l’accesso alle prestazioni straordinarie di cui all’art. 5, comma 1, lett. b), integrativo rispetto all’indennità di disoccupazione ASpI e, per gli eventi di disoccupazione intervenuti a decorrere dal 1 maggio 2015, integrativo dell’indennità di disoccupazione NASpI di cui al D.Lgs. n. 22/2015;
• al finanziamento, a favore dei predetti lavoratori e su loro richiesta, di programmi di supporto alla ricollocazione professionale, ridotto dell’eventuale concorso degli appositi fondi nazionali, dell’Unione Europea o della cooperazione (c.d. outplacement).