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Studi professionali : adeguamento del Fondo di solidarietà bilaterale


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Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale 21 maggio 2024 la disciplina del FOndo di solidarietà degli studi professionali è stato adeguato alla riforma degli ammortizzatori sociali del 2022. 

Estensione della platea dei beneficiari ; nuovi criteri e limiti della prestazione dell'assegno di integrazione salariale con un  incremento della contribuzione dovuta sono frutto dell'aggiornamento alla nuova disciplina. 

Il Fondo in questione è stato istituito presso l’INPS dal D.M. n. 104125/2019 con lo scopo di garantire ai dipendenti del settore delle studi professionali,  che occupano almeno un dipendente ( nella disciplina previgente erano tre ), una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le causali di cui agli articoli 11 e 21 del citato D.Lgs. n. 148/2015. 

Il Fondo eroga un assegno di integrazione salariale a favore dei lavoratori interessati da riduzione dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa per le stesse causali previste ai fini della cassa integrazione guadagni, sia ordinaria sia straordinaria.

Beneficiari - Sono tutti i dipendenti in possesso di un’anzianità di almeno 30 giorni (finora 90) presso lo studio. La platea dei potenziali beneficiari è stata allargata agli assunti con contratto di apprendistato di primo ; secondo e terzo livelllo a differenza di quanto succedeva in passato dove solo gli apprendisti con contratto professionalizzante erano tutelati. In questo caso, alla ripresa dell’attività lavorativa, il periodo di apprendistato è prorogato in misura equivalente all'ammontare delle ore di integrazione salariale fruite. Inoltre, in caso di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di apprendistato di alta formazione e ricerca, la sospensione o riduzione dell'orario di lavoro non deve pregiudicare, in ogni caso, il completamento del percorso formativo come eventualmente ridefinito (articolo 5).

Percorsi di riqualificazione - Durante il periodo di riduzione dell'orario o di sospensione temporanea del lavoro l'erogazione dell'assegno di integrazione salariale è subordinata alla condizione che il lavoratore destinatario si impegni in un percorso di riqualificazione. 

Importo delle prestazioni - l'importo dell'assegno di integrazione salariale è  pari all’80% della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate, tra «zero» e il limite dell’orario di lavoro contrattuale e comunque in misura non superiore al massimale che per il 2024 è pari a 1.311,56 euro ( prestazione dell'integrazione salariale di cui all'articolo 3 del D.Lgs. n. 148/2015, con il relativo massimale ).

Durata massima  - Le riduzioni o le sospensioni temporanee dell'attività lavorativa per i datori di lavoro che impiegano mediamente fino a 15 dipendenti possono avere una durata massima di 26 settimane per le causali ordinarie e/o straordinarie in un biennio mobile. Per i datori di lavoro che impiegano mediamente più di 15 dipendenti, le riduzioni o le sospensioni temporanee dell'attività lavorativa possono avere una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile per le causali ordinarie e, per le casuali straordinarie, i limiti di durata sono equivalenti a quelli previsti dall'articolo 22 del D.Lgs. n. 148/2015. Per ciascuna unità produttiva i trattamenti relativi alla prestazione di assegno di integrazione salariale non possono comunque superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile. 

Contribuzione - Le aziende che aderiscono al Fondo sono tenute al versamento del contributo ordinario in misura variabile a secondo dell'entità dell'organico aziendale  fino a cinque, più di cinque e fino a 15 dipendenti oppure oltre 15 dipendenti. In ogni caso, il contributo è ripartito tra studio (due terzi) e lavoratori (l’altro terzo). Gli studi che usufruiscono delle prestazioni versano il contributo addizionale, in misura fissa, pari, al 4% delle retribuzioni delle ore perse dai lavoratori, interamente a carico del datore di lavoro. 

Fonte: Gazzetta Ufficiale