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INPS – Mess. n. 2588 del 11.07.2024 : 18,4 milioni per l’integrazione CIG di Alitalia


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Arrivano altri 18,4 milioni di euro per finanziare la prestazione integrativa della cassa integrazione dei lavoratori di Alitalia e Alitalia Cityliner.

La Legge n. 95/2024, di conversione del Decreto Coesione (D.L. n. 60/2024), aumenta da 5,8 a 24,2 milioni di euro le risorse a disposizione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo per garantire ai dipendenti delle società del gruppo Alitalia un trattamento complessivo pari al 60 per cento della retribuzione lorda di riferimento.

L'intervento si è reso necessario in considerazione dell’elevato numero di domande di accesso alla prestazione integrativa pervenute all'INPS a fronte del quale  lo stanziamento iniziale previsto dall'art. 12, c. 3 del D.L. n. 104/2023 ( cd. Decreto ASSET ), pari a 5,8 milioni di euro si è rivelato insufficiente.

Per gestire le crisi occupazionale delle due società del gruppo Alitalia, Alitalia – Società aerea italiana S.p.a. e di Alitalia Cityliner S.p.a., all’articolo 12, comma 1 del D.L. n. 104/2023 è stato previsto che il trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) di cui all’articolo 10, comma 1 del D.L. n. 146/2021 ( cd. DL Fiscale )  possa proseguire per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, anche successivamente alla conclusione dell’attività del commissario e in deroga ai termini ordinariamente previsti dal D.Lgs. n. 148/2015.

A questa prima tutela si aggiunge quella prevista al successivo comma 3 del citato art. 12 per il quale è previsto che il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale possa erogare, per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, una prestazione integrativa del trattamento di integrazione salariale straordinaria tale da garantire che il trattamento complessivo spettante ai lavoratori sia pari al 60% della retribuzione lorda di riferimento, risultante dalla media delle voci retributive fisse, delle mensilità lorde aggiuntive e delle voci retributive lorde contrattuali aventi carattere di continuità, percepite dai lavoratori interessati dalla proroga del trattamento di integrazione salariale di cui trattasi nell'anno precedente, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario.  Il successivo comma 4 ha, infine, previsto  un massimale per la prestazione integrativa pari a 2.500 euro mensili per lavoratore.

L’articolo 28-ter del Decreto Coesione, modificando il citato comma 3, ha previsto uno stanziamento per l’anno 2024, volto a finanziare l’erogazione delle suddette prestazioni, in misura pari a 24,2 milioni di euro, in luogo dei 5,8 milioni di euro previsti originariamente dal DL Asset ritenuti non più sufficienti a fronte dell’ingente numero di domande di prestazione integrativa pervenute al Fondo.

Con il mess. n. 2588 del 11.07.2024 l’ INPS ne prende atto e conferma le indicazioni fornite con la circ. n. 32 del 7.02.2024.

Fonte: INPS – Mess. n. 2588 del 11.07.2024