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INPS - Circ. n. 32 del 7.02.2024 : CIGS Alitalia - Le istruzioni dell' Istituto


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Con la circ. n. 32 del 7.02.2024, l’INPS ha fornito i propri chiarimenti in merito alla Cassa Integrazione Straordinaria prevista dall’articolo 12 del Dl 104/2023 per garantire il sostegno al reddito dei dipendenti di Alitalia – Società aerea italiana S.p.a. e Alitalia Cityliner S.p.a. - in amministrazione straordinaria. 

In ultima istanza, grazia ad un intreccio con le politiche attive, la misura di integrazione salariale è finalizzata ad accompagnare i lavoratori nei processi di ricollocazione e formazione fino al 31 ottobre 2024 con un limite di spesa di 51,2 milioni di euro. 

L’Inps ha spiegato che, essendo le richiamate società sottoposte a procedura di amministrazione straordinaria, non sono tenute al versamento del contributo addizionale. L’Istituto precisa inoltre che, ove il decreto ministeriale di concessione del trattamento non preveda il pagamento diretto, le imprese sono tenute a effettuare il conguaglio delle prestazioni anticipate ai propri dipendenti , a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata dell’autorizzazione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo.  e Tale termine decadenziale si applica anche qualora la denuncia contributiva generi un saldo a credito del datore di lavoro. 

Un ulteriore agevolazione in favore delle aziende destinatarie delle integrazioni salariali in argomento consente, previa autorizzazione dell’ente previdenziale su istanza di parte, l’esonero dal pagamento delle quote di accantonamento del Tfr relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione o della sospensione dal lavoro dei dipendenti, nonché dal pagamento del ticket licenziamento, ove dovuto, in seguito alle interruzioni dei rapporti di lavoro. 

La circolare ricorda, infine, che il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, può erogare una prestazione integrativa della Cigs tale da garantire che il trattamento complessivo spettante ai lavoratori sia pari al 60% della retribuzione lorda di riferimento, risultante dalla media delle voci retributive lorde fisse, di quelle aventi carattere di continuità e delle mensilità aggiuntive, percepite dai lavoratori nell’anno precedente, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario. In ogni caso, l’importo complessivo mensile del sostegno al reddito non può superare 2.500 euro per ogni singolo lavoratore. 

Fonte: INPS - CIrc. n. 32 del 7.02.2023