Con la sentenza emessa, il 29.07.2024, nelle cause riunite C-112/22 e C-223/22, la Corte di Giustizia UE afferma che uno Stato membro non può prevedere che i cittadini extracomunitari, che abbiano già acquisito lo status di soggiornanti di lungo periodo, debbano risiedere nel territorio dello stesso Stato per un periodo più lungo al fine di ottenere una determinata prestazione sociale.
Il fatto affrontato
Due cittadine extracomunitarie vengono accusate di aver falsamente attestato di soddisfare il requisito della residenza almeno decennale in Italia, al fine di ottenere il reddito di cittadinanza.
Il Tribunale di Napoli, investito della questione, mediante un rinvio pregiudiziale, chiede alla CGUE se tale requisito sia conforme o meno alla Direttiva sui cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo in uno Stato membro.
La sentenza
La Corte di Giustizia rileva, preliminarmente, che la Direttiva in questione prevede che un cittadino di un Paese terzo può ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo i uno Stato membro trascorso un lasso temporale di cinque anni ininterrotti.
Secondo i Giudici, quindi, l’UE ha considerato tale periodo sufficiente perché i soggiornanti di lungo periodo possano avere diritto alla parità di trattamento, anche in materia di assistenza e protezione sociale, con i cittadini comunitari.
Dunque, continua la sentenza, uno Stato membro non può prorogare il periodo di soggiorno richiesto dalla Direttiva per concedere ai cittadini di un Paese terzo l’accesso ad una prestazione sociale.
Su tali presupposti, la CGUE dichiara che l’esaminata normativa italiana integra una discriminazione indiretta nei confronti dei soggiornanti di lungo periodo.
A cura di WST