Con l’ordinanza n. 4290 del 19.02.2025, la Cassazione afferma che il calcolo del limite reddituale, necessario per accedere ad una determinata prestazione previdenziale, deve essere effettuato tenendo in considerazione solo ed esclusivamente i redditi percepiti nell’annualità dalla quale decorre la prestazione stessa.
Il fatto affrontato
Il lavoratore impugna giudizialmente il provvedimento con cui l'INPS gli aveva revocato l'assegno di invalidità civile per superamento dei limiti reddituali.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, ritenendo che per calcolare il limite di reddito necessario a verificare la debenza o meno di una prestazione assistenziale collegata al reddito doveva guardarsi soltanto all'anno di riferimento.
L’ordinanza
La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva, preliminarmente, che l'accertamento giudiziale dei requisiti costitutivi di una prestazione previdenziale va operato con riferimento all'anno da cui decorre la prestazione.
Secondo i Giudici di legittimità, ne consegue che per la sussistenza del requisito reddituale, in rapporto alla decorrenza di una data prestazione, la regola è quella del reddito contestuale e, quindi, dell'annualità dalla quale decorre la prestazione stessa.
Per la sentenza, quindi, non è affatto condivisibile la tesi dell’INPS, secondo cui il limite massimo reddituale deve essere valutato cumulando i redditi da lavoro riferiti all’annualità precedente ed i redditi da pensione percepiti nell’anno in corso.
Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dall’INPS, ritenendo che, nel caso di specie, applicando la corretta metodologia di calcolo dei redditi la relativa soglia non sia stata superata.
A cura di WST