Con l’ordinanza n. 33316 del 19.12.2025, la Cassazione afferma che il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale spetta anche a chi, pur avendo diritto ad un reddito derivante da un altrui obbligo di mantenimento e/o di alimenti, vi abbia rinunciato.
Il fatto affrontato
La Corte d'Appello respinge il ricorso volto a conseguire l'assegno sociale ex art. 3, comma 6, L. 335/95, per avere il ricorrente rinunciato alla corresponsione dell'assegno di mantenimento posto a carico dell'ex coniuge, titolare di pensione e percettrice di assegni familiari.
L’ordinanza
La Cassazione – nel ribaltare la pronuncia di merito – rileva che il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale disciplinato prevede come requisito socio-economico lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge.
Per la sentenza restano, a tal fine, irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato.
Secondo i Giudici di legittimità, infatti, tale mancata richiesta non può essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno che, per essere normativamente rilevante, non deve essere anche incolpevole.
Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso riconoscendo il diritto dell’istante a vedersi riconosciuto l’assegno sociale.
A cura di WST
