Con l’ordinanza n. 28212 del 23.10.2025, la Cassazione afferma che il rischio generico di cadute, accentuato in relazione all’età, può determinare da solo l’impossibilità di deambulazione autonoma necessaria per ottenere l’indennità di accompagnamento.
Il fatto affrontato
La Corte di Appello rigetta la domanda giudiziale proposta dal ricorrente al fine di veder accertato il suo diritto alla indennità di accompagnamento.
L’ordinanza
La Cassazione - ribaltando quanto stabilito dalla Corte d’Appello - rileva preliminarmente che, ai fini del riconoscimento dell’accompagnamento, è necessaria una situazione di invalidità totale e, alternativamente, l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita oppure l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore.
Secondo i Giudici di legittimità, quest’ultimo requisito è integrato anche dalla necessità di aiuto costante di un accompagnatore, da intendersi come supervisione continua.
Invero, per la sentenza, non rileva una residua capacità di deambulazione autonoma, se comunque questa può avvenire solo con la supervisione continua di un accompagnatore.
Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso e riconosce il diritto dell’interessato all’indennità di accompagnamento.
A cura di WST
