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Cassazione: dopo la fine della pena si possono riottenere le prestazioni previdenziali revocate?


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Con la sentenza n. 47107 del 23.11.2023, la Cassazione penale afferma che la revoca delle prestazioni assistenziali, prevista quale pena accessoria in presenza di determinati reati, viene meno a seguito dell’espiazione della pena.

Il fatto affrontato

All’imputato, condannato per spaccio di droga, viene applicata la pena accessoria della revoca delle misure previdenziali-assistenziali di cui era titolare.

La sentenza

La Cassazione, ribaltando la pronuncia di merito, rileva che la Legge 92/2012 prevede la cessazione della corresponsione di prestazioni, in materia previdenziale e assistenziale, nei confronti dei titolari delle predette misure che vengano condannati per taluni reati di particolare allarme sociale, quali i reati di associazione terroristica, attentato per finalità terroristiche o di eversione, sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, associazione di tipo mafioso, scambio elettorale, strage e delitti commessi per agevolare le associazioni di tipo mafioso.

Per la sentenza, tuttavia, tale pena accessoria non può spingersi sino ad escludere quelle prestazioni che siano indispensabili per una vita dignitosa, come la pensione d'inabilità civile, diretta al sostentamento della persona, nonché alla salvaguardia di condizioni di vita accettabili e alla tutela di bisogni primari della persona, oppure come l'indennità di disoccupazione o quella di accompagnamento, nonché la pensione per i ciechi o per i sordi.

Secondo i Giudici di legittimità, inoltre, una volta che la pena sia stata completamente eseguita, previa presentazione di apposita domanda, le prestazioni previdenziali cessate possono essere nuovamente concesse.

Su tali presupposti, avendo l’imputato già espiato la pena inflittagli, la Suprema Corte accoglie il ricorso dal medesimo presentato.

A cura di Fieldfisher