Con la sentenza n. 27149 del 21.10.2024, la Cassazione afferma il seguente principio di diritto: “nel caso di giudizio volto al riconoscimento sia del diritto alla maggiorazione contributiva per esposizione ad amianto che di quello all'esatta misura dei ratei di pensione, l'eccezione di prescrizione sollevata dall'INPS in relazione al primo (diritto all'esatta misura dei ratei di pensione) non si estende al secondo (diritto alla rivalutazione contributiva della posizione assicurativa derivante da esposizione ad amianto)”.
Il fatto affrontato
Il ricorrente propone azione giudiziale nei confronti dell’INPS al fine di ottenere il riconoscimento del diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, ritenendo prescritto il diritto a fronte del primo atto interruttivo intervenuto ad oltre dieci anni dal pensionamento.
La sentenza
La Cassazione - ribaltando quanto stabilito dalla Corte d’Appello - rileva, preliminarmente, che il diritto alla maggiorazione contributiva in conseguenza dell'esposizione all'amianto costituisce un diritto autonomo e distinto rispetto al diritto a pensione.
Il diritto alla maggiorazione, continua la sentenza, sorge in conseguenza dell’esposizione ad amianto e determina una maggiorazione pensionistica avente in un certo qual modo natura risarcitoria
Secondo i Giudici di legittimità, alla diversità dei diritti corrisponde una diversità dei regimi prescrizionali: il diritto alla rivalutazione contributiva è soggetto alla prescrizione decennale decorrente dal momento in cui l'interessato ha avuto conoscenza del fatto di essere stato esposto oltre soglia ad amianto durante le proprie lavorazioni; il diritto a pensione (da intendersi quale diritto "all'esatta misura della pensione") è, invece, imprescrittibile, mentre sono soggetti alla prescrizione quinquennale i singoli ratei.
Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso del pensionato, cassando con rinvio l’impugnata sentenza.
A cura di WST