l Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, ha pubblicato, in data 4 giugno 2024, il Decreto interministeriale del 3 giugno 2024, concernente la definizione delle modalità per la redazione del Rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile da parte delle aziende pubbliche e private che occupano oltre 50 dipendenti, secondo quanto previsto dall’articolo 46 del Decreto legislativo n. 198/2006. Le aziende che occupano fino a 50 dipendenti possono comunque redigere e trasmettere il rapporto, su base volontaria.
Il Decreto apporta modifiche al modulo telematico che, a seguito della proroga comunicata dal Ministero ad inizio aprile, andrà trasmesso, per il solo biennio 2022 – 2023 , entro il 15 luglio 2024. Per le annualità successive resterà confermato il termine ordinario del 30 aprile dell’anno successivo alla scadenza di ciascun biennio.
La presentazione del rapporto è effettuata a cura del legale rappresentante o per suo conto da altro soggetto abilitato.
Le aziende pubbliche e private che occupano più di cinquanta dipendenti nel complesso delle proprie sedi, dipendenze ed unità produttive redigono un rapporto unico, nel quale sono fornite le informazioni relative a tutti gli occupati. Le aziende con sede legale all’estero sono tenute a presentare il rapporto esclusivamente nel caso in cui abbiano in Italia una o più sedi, dipendenze o unità produttive che occupano, nel loro complesso, più di cinquanta dipendenti. In tale ipotesi viene presentato un unico rapporto, che fornisce le informazioni relative a tutti gli occupati presso le sedi, dipendenze o unità produttive situate in Italia. La presentazione del rapporto è effettuata da una delle sedi, dipendenze o unità produttive situate sul territorio italiano.
Le informazioni richieste vanno nel loro complesso a delineare un quadro che va ben oltre la pura e semplice situazione del personale riguardando processi di reclutamento e selezione del personale, così come le procedure utilizzate per l'accesso alla qualificazione professionale e alla formazione manageriale, nonché i criteri adottati per le progressioni di carriera. Le informazioni riguardano anche gli strumenti e le misure adottate in ambito lavorativo per promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nonché le politiche aziendali intraprese per garantire un ambiente di lavoro inclusivo ( quindi l’adozione di strumenti di flessibilità dell’orario di lavoro ; strumenti di supporto alla genitorialità ; istituzione di figure di disability manager ove necessario) .
Dal restyling il modulo aggiornato risulta ora snellito in diverse sue parti con l’eliminazione di alcune informazioni non pertinenti rispetto alla finalità del rapporto suddiviso in sei sezioni anziché in sette come nella precedente versione
La nuova procedura di trasmissione consta di una nuova modalità di compilazione, alternativa a quella manuale, che consente l’ importazione dei dati da un file excel precedentemente compilato, reperibile nel portale “ Servizi Lavoro “ del Ministero, che ripropone la struttura del rapporto in PDF.
Una volta completato il trasferimento il nuovo applicativo consente di verificare l’eventuale presenza di errori. La redazione del rapporto e il salvataggio a sistema dello stesso equivalgono alla trasmissione del rapporto alla consigliera o al consigliere regionale di parità che procede con la raccolta e elaborazione dei dati per trasmetterli alle sedi territoriali dell’ Ispettorato Nazionale del Lavoro , alla consigliera o consigliere nazionale di parità , al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri .
Laddove dall’ esame del rapporto venga ravvisata l’esigenza, i consiglieri regionali possono richiedere al datore di lavoro e agli enti eventualmente competenti, anche per tramite degli Ispettorati territoriali, ulteriori informazioni al fine di accertare eventuali discriminazioni.
In caso di mancata trasmissione del rapporto entro i termini previsti, le aziende vengono invitate dall’ Ispettorato a provvedere entro i successivi 60 giorni. Laddove il termine non venga ulteriormente rispettato, è prevista una sanzione amministrativa da euro 103,00 a euro 516,00. Nel caso in cui l’adempimento venga protratto per oltre dodici mesi è disposta la sospensione dell’azienda dai benefici contributivi. In caso di dichiarazioni non veritiere , mendaci o incomplete l’ Ispettorato procede all’applicazione di una sanzione da euro 1000 a 5000.
Restano, in ogni caso, ferme le facoltà riconosciute alle consigliere e ai consiglieri regionali e nazionali di parità dall’articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 per la rimozione delle discriminazioni accertate.
Il rapporto potrà essere redatto esclusivamente in modalità telematica, attraverso la compilazione del modulo contenuto nell'Allegato A al Decreto Interministeriale. A tal fine, sul portale [https://servizi.lavoro.gov.it] è disponibile un apposito applicativo informatico al quale sarà possibile accedere con lo SPID o con la CIE del legale rappresentante o di altro soggetto abilitato. Copia del modulo compilato in tutte le sue parti deve essere inviato, unitamente alla ricevuta, anche alle rappresentanze sindacali aziendali.