Notizie

Stampa

Parità di genere : Prorogato al 15 luglio il termine ultimo per la presentazione del rapporto biennale


icona

Il Ministero del Lavoro ha comunicato la proroga dal 30 aprile al 15 luglio 2024 del termine per la presentazione del rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile per il biennio 2022-2023.

Le ragioni della proroga sono da rintracciare nel mancato aggiornamento del portale telematico che sarà disponibile solo a partire dal 3 giugno 2024.

Per le aziende che intendono partecipare a procedure pubbliche per le quali sia richiesta la presentazione del rapporto biennale, il Ministero del Lavoro precisa che, in sede di presentazione della documentazione, potranno produrre copia del rapporto già presentato con riferimento al biennio precedente (2020/2021), integrando la documentazione con il rapporto per il biennio 2022/2023 entro il termine del 15 luglio.

La proroga riguarda in special modo le aziende pubbliche e private che occupano più di 50 dipendenti (art. 46, d.lgs. n. 198/2006).

Il Decreto Legislativo n. 198/2006, recante il “Codice delle pari opportunità”, così come modificato dalla Legge 5 novembre 2021, n. 162, prevede per le aziende che occupano oltre 50 dipendenti alla data del 31 dicembre 2023, l’obbligo di redigere un rapporto sulla situazione occupazionale maschile e femminile relativa al biennio precedente. Per le aziende con organici inferiori ai 50 dipendenti, la redazione del rapporto avviene su base volontaria.

Tale adempimento deve essere assolto esclusivamente in modalità telematica, attraverso la compilazione di un modello pubblicato nel sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) e trasmesso obbligatoriamente ogni due anni, entro il 30 aprile dell’anno successivo alla scadenza di ciascun biennio. Copia del modulo , unitamente alla ricevuta di trasmissione al Ministero, deve essere inviata alle rappresentanze sindacali aziendali o, in alternativa, alle sedi territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative.

La mancata trasmissione – anche dopo l’invito alla regolarizzazione da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro entro 60 giorni – comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative fino a 516,00 euro (ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520). Nel caso in cui l’inottemperanza oltre 12 mesi, è disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall’azienda. La trasmissione di dati incompleti o mendaci, verificata e accertata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, è soggetta all’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 5.000,00 euro. 

Fonte: Min. Lavoro