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Direttiva (UE) 2024/1760 : Nuovo dovere di diligenza delle imprese per la sostenibilità


 E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, la direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità. La nuova normativa apporta modifiche alla direttiva ( UE )  2019/1937 e il regolamento ( UE ) 2023/2859 ed entrerà in vigore 20 giorni dopo la sua pubblicazione per il 25 luglio 2024.

La direttiva ( UE ) 2024/1760 rientra nel novero delle iniziative normative previste nell’ambito del Green Deal europeo avviato con la comunicazione dell’ 11 dicembre 2019 dalla Commissione UE.

In linea con l’articolo 191 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, la direttiva ( UE ) 2024/1760 si pone l’obbiettivo di istituire di istituire regole per le grandi imprese volte a renderle responsabili di tutte le attività che possono generare un impatto ambientale o un impatto sociale non solo nei casi di responsabilità diretta ma anche nel contesto dell’intera “catena del valore” (es. attività di partner commerciali, clienti e fornitori salvo alcune deroghe ) sotto la loro supervisione.

Queste regole richiederanno alle imprese di 

  • implementare il proprio assetto organizzativo ed il sistema di gestione e controllo dei rischi, per tenere conto dei rischi propri e dei i quelli di partner commerciali , clienti e fornitori 
  • prevenire e minimizzare gli impatti ambientali e sociali attraverso il sistema di gestione e controllo;
  • rendicontare le attività ed i risultati nei reporting di sostenibilità e nei reporting sugli impatti sociali delle proprie attività.  

Si tratta indubbiamente di un complesso sistema di compliance che richiederà alle imprese di farsi promotrici di un profondo cambiamento nella gestione delle proprie attività con riguarda anche alla propria  catena di valore.

CAMPO DI APPLICAZIONE : 

Nella proposta, approvata dalla Commissione UE nel febbraio del 2022, la direttiva trovava applicazione a tutte le grandi società UE ( e non ) con più di 500 dipendenti e un fatturato netto mondiale di 150 milioni di euro. 

L’impatto della direttiva sarebbe stato decisamente più ampio, senonché la versione finale, frutto dell’ampio dibattito che in più occasioni ha visto divisi i Paesi europei e le associazioni di categoria preoccupati per le ricadute delle norme sui costi di approvvigionamento delle materia prime, ha visto ridurre l’ambito di operatività della direttiva ( UE ) 2024/1760 :

  • alle aziende con oltre 5.000 dipendenti e 1.500 milioni di euro di fatturato  a partire dal 2027;
  • alle aziende con più di 3.000 dipendenti e 900 milioni di euro di fatturato a partire dal 2028;
  • a tutte le altre aziende che rientrano nell'ambito della direttiva, ovvero più di 1.000 dipendenti e 450 milioni di euro di fatturato a partire dal 2029.

Secondo i dati preliminari analizzati dal Centro di ricerca sulle società multinazionali (The Centre for Research on Multinational Corporations), in concreto saranno interessate dalla nuova direttiva direttiva (UE) 2024/1760  soltanto 5.421 aziende. Si tratta del 67% in meno rispetto alle 16.389 previste dalle stime fatte sulle precedenti soglie ipotizzate dalla proposta della Commissione di febbraio. Riduzione che si riflette anche nel contesto italiano, dove i dati attestano un’incidenza del 67%, con 737 soggetti coinvolti rispetto ai 2.260 attesi in base al testo di febbraio.

Sono interessati dai nuovi obblighi anche le società che hanno stipulato accordi di franchising con fatturato oltre gli 80 milioni di euro, se almeno 22,5 milioni sono stati generati da royalties.

La direttiva è vincolante anche per le imprese non appartenenti all’Unione Europea purchè con fatturato mondiale superiore a 450 milioni di euro.  

Per tutti i soggetti interessati le  condizioni indicate devono essere verificate per due esercizi finanziari consecutivi.  

LA DILIGENZA RICHIESTA ALLE IMPRESE  :

La nuova normativa introduce obblighi  e responsabilità per le grandi imprese in merito agli impatti negativi della loro attività sul rispetto dei diritti umani e sulla protezione dell’ambiente attribuendo alle società doveri di diligenza , prevenzione e verifica sulle attività svolte a tal fine.  

La dovuta diligenza, e gli obblighi da essa derivanti, troveranno applicazione non solo alle attività proprie, svolte direttamente dalla società, ma anche alle attività a monte ( tra cui la progettazione, l'estrazione, l'approvvigionamento, la fabbricazione, il trasporto, lo stoccaggio e la fornitura di materie prime , prodotti o parti essi  ) e le attività a valle tra cui la distribuzione, il trasporto e lo stoccaggio del prodotto solo nei rapporti commerciali diretti.  

La direttiva fa quindi diretta richiesta alle grandi aziende di rendersi promotori del cambiamento con l’obbligo di fornire un sostegno alle PMI che sono loro partner commerciali, nel riuscire a garantire la conformità agli obblighi. Lo dovranno fare fornendo o consentendo l'accesso alla formazione ed al miglioramento dei sistemi di gestione e fornendo un sostegno finanziario mirato e proporzionato, come finanziamenti diretti, prestiti a basso tasso d'interesse, garanzie di approvvigionamento continuo o assistenza nell'ottenere finanziamenti.

In concreto, le grandi aziende verranno caricati di nuovi oneri che si tradurranno in un complessa attività di compliance . Le aziende interessate dalla direttiva ( UE ) 2024/1760  dovranno :

1)      Integrare la due diligence nelle politiche e nei sistemi di gestione attraverso una revisione delle procedure aziendali e dei codici di condotta dando evidenza anche delle misure adottate per il loro rispetto;

2)      mappare le  attività aziendali, e quelle di fornitori e partner commerciali, per l’attuazione di politiche di mitigazione dei rischi ;

3)      valutare e prevenire gli impatti negativi, anche solo potenziali, dell’attività aziendale su diritti umani e ambiente attraverso indicatori qualitativi e quantitativi ed informazioni provenienti dalle parti interessate all’impresa;

4)      stilare un piano di azione per la prevenzione ed eliminazione o minimizzazione degli impatti negativi effettivi anche mediante investimenti per gli adeguamenti necessari degli impianti , dei processi e delle infrastrutture;

5)      richiedere garanzie in sede di stipula dei contratti con i propri partner commerciali in merito al rispetto del codice di condotta e delle specifiche disposizioni in materia di due diligence e sostenibilità, chiedendo di ottenere a loro volta le medesime garanzie dai propri partner e fornitori;

6)      Istituire un meccanismo di notifica e di una procedura di reclamo con misure idonee per prevenire ritorsioni nei confronti di coloro che presentano reclami;

7)      Coinvolgere  i portatori di interessi ossia dipendenti e le rappresentanze dei lavoratori, i consumatori, e anche gli altri individui, gruppi, comunità o entità i cui diritti o interessi potrebbero essere influenzati dai prodotti, dai servizi erogati ;

8)      Monitorare ogni 12 mesi l'efficacia della propria politica e delle misure adottate; 

9)      Rendicontare l’attività svolta e rendere pubblicamente consultabili i risultati dell’attività in materia di due diligence sul proprio sito istituzionale.

Entro il 31 marzo 2027, sono attesi atti delegati e criteri per la rendicontazione, con i quali la Commissione UE specificherà ulteriormente le informazioni sulla descrizione della due diligence, sugli impatti negativi potenziali ed effettivi individuati e sulle misure appropriate da adottare.

SANZIONE E VIGILANZA :  

Per rendere effettive le norme la direttiva prevede che ogni Paese dell’UE debba istituire un’autorità di vigilanza per verificare che le imprese rispettino gli obblighi. Potranno avviare ispezioni e indagini e imporre sanzioni alle aziende inadempienti fino al 5% del fatturato mondiale netto nell'esercizio finanziario precedente la decisione di ammenda. Le autorità nazionali saranno coordinate a livello comunitario da una Rete europea delle autorità di vigilanza.

Inoltre, la direttiva introduce la responsabilità civile per le imprese inadempienti. Le persone colpite da un danno subito a causa di una violazione dei diritti umani o degli standard ambientali, così come i sindacati e le organizzazioni della società civile, potranno pertanto intentare un’azione legale entro cinque anni e, nel caso, essere risarcite. 

a cura di WST