L’assemblea del Senato, in data 18 ottobre, ha approvato, con modificazioni, il disegno di legge recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”.
Per quanto riguarda il settore privato, il disegno di legge integra il d.lgs. 231/2001 sulla “responsabilità amministrativa” delle società.
In particolare, viene prospettata l’inserzione di un comma 2-bis all’interno dell’art. 6 del d.lgs. n. 231/2001, con la seguente conseguenza: i modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati, che costituiscono uno dei punti qualificanti del decreto 231, dovranno prevedere, ove il disegno di legge sia approvato in via definitiva nel testo attuale, anche:
- uno o più canali per segnalazioni circostanziate di condotte illecite, che consentano le segnalazioni ai soggetti di cui all’art. 5 dello stesso decreto (persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società o di una o più unità organizzative dotate di autonomia finanziaria e funzionale; persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della società; persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei predetti soggetti). Tali canali dovranno garantire la riservatezza dell’identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
-almeno un canale alternativo, con modalità informatica, che garantisca la riservatezza dell’identità del segnalante.
Il disegno di legge afferma anche un divieto di atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del segnalante e, inoltre, prefigura una integrazione del sistema disciplinare con sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante ma anche del segnalante che effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.
Il disegno di legge reca, inoltre, previsioni ulteriori, che prevedono la possibilità di denunciare all’Ispettorato nazionale del lavoro l’adozione di misure discriminatorie nonché la nullità di provvedimenti ritorsivi o discriminatori nei confronti del segnalante (licenziamento, mutamento di mansioni, trasferimento, ecc.).
Altre disposizioni del disegno di legge integrano la disciplina dell’obbligo dei segreti d’ufficio, aziendale, personale, scientifico e industriale indicando, al fine di favorire l’integrità e prevenire illeciti, giuste cause di rivelazione di notizie altrimenti coperte dai predetti segreti.
Il disegno di legge, approvato con modificazioni del testo inizialmente approvato dalla Camera dei deputati, è ora ritornato all’esame della Camera.
Alcuni passaggi del disegno di legge inducono a considerare la giurisprudenza che già si è occupata del tema delle segnalazioni di irregolarità da parte di dipendenti dell’azienda e, in particolare, degli effetti che si producono allorquando la segnalazione di irregolarità si rivela infondata. Sul tema si può vedere, Cassazione sentenza n. 22375/2017, che ha individuato condizioni in cui la denuncia all’autorità giudiziaria effettuata dal dipendente si rivela infondata e, tuttavia, il licenziamento dello stesso è da considerare illegittimo.
Fonte: Senato della Repubblica