Stampa

Salario minimo : il Senato approva la Legge delega su retribuzione e contrattazione collettiva.


icona

Nella seduta di martedì 23 settembre, il Senato con 78 voti favorevoli e 52 contrari, ha approvato in via definitiva il disegno di legge delega n. 957 recante “ Deleghe al Governo in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva, nonché di procedure di controllo e informazione “.  

Archiviata la strada del salario minimo orario per legge, e vista l’assenza di una ancora più complessa legge sulla rappresentanza, il Governo ha inteso promuovere un insieme di misure  volte a sostenere la contrattazione collettiva, la trasparenza salariale e il contrasto fenomeni di dumping contrattuale per garantire la corretta attuazione dell’ art. 36 della Costituzione in tema di retribuzioni proporzionate e sufficienti. 

A tal fine, il DDL intende rafforzare la contrattazione collettiva e stabilire criteri che riconoscano l’applicazione dei trattamenti economici complessivi minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro maggiormente applicati. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della Legge delega, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva, per il conseguimento dei seguenti obiettivi:

  1. assicurare trattamenti retributivi giusti ed equi;
  2. contrastare il lavoro sottopagato, in relazione a specifici modelli organizzativi del lavoro e a specifiche categorie di lavoratori;
  3. stimolare il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
  4. contrastare i fenomeni di concorrenza sleale (cosiddetto «dumping contrattuale»).

Il raggiungimento di tali obbiettivi verrà perseguito dal Governo attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi :

1.    CCNL maggiormente applicati e trattamenti economici. Il disegno di legge delega chiede di definire, per ciascuna categoria di lavoratori, i contratti collettivi nazionali di lavoro maggiormente applicati in riferimento al numero delle imprese e dei dipendenti, al fine di prevedere che il trattamento economico complessivo minimo dei contratti collettivi nazionali di lavoro maggiormente applicati costituisca, ai sensi dell’articolo 36 della Costituzione, la condizione economica minima da riconoscere ai lavoratori appartenenti alla medesima categoria;

2.    Appalti, nuovi obblighi. Negli appalti di servizi di qualunque tipo e settore, per le società appaltatrici e subappaltatrici, viene previsto l’obbligo di riconoscere ai lavoratori coinvolti nell’esecuzione dell’appalto trattamenti economici complessivi minimi non inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi nazionali di
lavoro maggiormente applicati nel settore al quale si riferisce l’oggetto dell’appalto. Coerentemente con i nuovi obblighi, è richiesto il rafforzare delle misure di verifica e di controllo spettanti alle stazioni appaltanti;

3.    Estensione dei minimi contrattuali. La delega prevede l’estensione dei trattamenti economici complessivi minimi dei contratti collettivi nazionali di lavoro maggiormente applicati ai gruppi di lavoratori non coperti da contrattazione collettiva, applicando agli stessi il contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria di lavoratori più affine;

4.    Promozione della contrattazione decentrata. Il Disegno di legge delega prevede l’adozione di strumenti volti a favorire il progressivo sviluppo della contrattazione di secondo livello con finalità adattive, anche per fare fronte alle esigenze diversificate derivanti dall’incremento del costo della vita e correlate alla differenza di tale costo su base territoriale;

5.    Strumenti di misurazione per la contrattazione. Prevista l’introduzione di strumenti di misurazione basati sull’indicazione obbligatoria del codice del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al singolo rapporto di lavoro nelle trasmissioni all’Istituto nazionale della previdenza sociale effettuate con il flusso telematico UNIEMENS, nelle comunicazioni obbligatorie e nelle buste paga, anche al fine del riconoscimento di agevolazioni economiche e contributive connesse ai rapporti di lavoro;

6.    Incentivi per i rinnovi contrattuali.  Prevista l’introduzione di strumenti a sostegno del rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro entro i termini previsti dalle parti sociali o di quelli già scaduti, anche attraverso l’eventuale riconoscimento ai lavoratori di incentivi volti a bilanciare e, ove possibile, a compensare la riduzione del potere di acquisto degli stessi;

7.    Intervento del Ministero per il mancato rinnovo. Per ciascun contratto scaduto e non rinnovato entro i termini previsti dalle parti sociali o comunque entro congrui termini, nonché per i settori non coperti da contrattazione collettiva, viene consentito l’intervento diretto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con l’adozione delle misure necessarie concernenti esclusivamente i trattamenti economici minimi complessivi, tenendo conto delle peculiarità delle categorie di lavoratori di riferimento e, se del caso, considerando i trattamenti economici minimi complessivi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro maggiormente applicati nei settori affini;

8.    Vigilanza sul sistema cooperativo. Quale misura di rafforzamento della concorrenza e di lotta all’evasione fiscale e contributiva, si vuole procedere con una riforma della vigilanza del sistema cooperativo, con particolare riguardo alle revisioni periodiche per la verifica dell’effettiva natura mutualistica;

9.    Partecipazione. Si intende disciplinare modelli di partecipazione dei lavoratori alla gestione e agli utili dell’impresa, fondati sulla valorizzazione dell’interesse comune dei lavoratori e dell’imprenditore alla prosperità dell’impresa stessa.

Inoltre, allo scopo di incrementare la trasparenza in materia di dinamiche salariali e contrattuali a livello nazionale, territoriale e per ciascuna categoria di lavoratori e ciascun settore di attività, nonché di contrastare efficacemente il dumping contrattuale, i fenomeni di concorrenza sleale, l’evasione fiscale e contributiva e il ricorso a forme di lavoro sommerso o irregolare in danno dei lavoratori, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del ddl, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni in materia di perfezionamento della disciplina dei controlli e sviluppo di procedure di informazione pubbliche e trasparenti concernenti la retribuzione dei lavoratori e la contrattazione collettiva. Nell’esercizio della delega, il Governo si dovrà attenere ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

1.    razionalizzare le modalità di comunicazione tra le imprese e gli enti pubblici in materia di retribuzioni e applicazione della contrattazione collettiva, prevedendo strumenti che rendano effettiva, certa ed efficace l’acquisizione dei dati concernenti l’applicazione della contrattazione collettiva a livello nazionale, territoriale e per ciascuna categoria di lavoratori nonché dei dati afferenti ai trattamenti retributivi effettivamente riconosciuti ai lavoratori;

2.    perfezionare, prevedendo anche il ricorso a strumenti tecnologici evoluti e la realizzazione di banche di dati condivise, le disposizioni in materia di ispezioni e controlli, aumentando l’efficacia materiale delle azioni di contrasto del lavoro sommerso o irregolare, dell’evasione contributiva e assicurativa e dell’applicazione di contratti collettivi nazionali di lavoro non rappresentativi
con finalità elusive in danno dei lavoratori e degli enti previdenziali;

3.    introdurre forme di rendicontazione pubblica e di monitoraggio su base semestrale aventi ad oggetto l’andamento delle misure di contrasto dei fenomeni distorsivi del mercato del lavoro in materia di retribuzioni, di contrattazione collettiva, di caporalato e lavoro sommerso o irregolare nonché di abuso della forma cooperativa;

4.    prevedere che le forme di rendicontazione di cui alla lettera c) si avvalgano delle risultanze dell’attività ispettiva dell’Ispettorato nazionale del lavoro e dei suoi organi territoriali nonché di tutte le risultanze acquisite da parte dei soggetti deputati alla verifica della regolarità e correttezza delle retribuzioni e della contrattazione collettiva a livello nazionale e territoriale.

Fonte : Senato