Nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 171 del 25.07.2025 è stata pubblicata la Legge 18 luglio 2025 n. 106 recante “Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche”.
In vigore a far data dal 9 agosto, il provvedimento era atteso da tutti i lavoratori pubblici e privati affetti da malattie oncologiche, invalidanti , croniche o rare in possesso di una percentuale di invalidità riconosciuta superiore al 74%.
La Legge, composta da 5 articoli, prevede in via aggiuntiva rispetto ai permessi e congedi già spettanti in base alla legislazione o ai contratti collettivi nazionali di lavoro :
Congedo di 24 mesi e conservazione del posto di lavoro ( art. 1, comma 1 ) – Dipendenti pubblici e privati potranno richiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a 24 mesi decorrenti dall’ esaurimento di altri periodi di assenza giustificata, con o senza retribuzione, spettanti a qualsiasi titolo. Durante i periodi di congedo, ai sensi della Legge 106/2025, il dipendente conserva il posto di lavoro senza diritto alla retribuzione e non può svolgere altra attività lavorativa.
Il periodo di congedo non è computato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali, ma è riconosciuta la facoltà all’interessato di riscattare i periodi di congedo non coperti da contribuzione la normativa vigente.
Sono comunque fatte salve le previsioni più favorevoli della contrattazione collettiva o della disciplina applicabile al rapporto di lavoro.
Certificazione delle patologie invalidanti ( art. 1, comma 2 ) - Patologia e invalidità dovranno essere certificati da medici operanti in strutture pubbliche o private, a partire dal medico di base.
Priorità per il lavoro agile ( art. 1, comma 4 ) - Decorso il periodo di congedo biennale, al lavoratore dipendente viene riconosciuto, ove la prestazione lo consenta , il diritto ad accedere prioritariamente al lavoro agile nelle forme e modi previsti dalla Legge 22 maggio 2017, n. 81. La nuova ipotesi s’inserisce nell’ordine di priorità già esistente per i dipendenti: con figli fino a 12 anni d’età; con figli in condizioni di disabilità (senza limiti di età); con disabilità e conseguente necessità di sostegno elevato o molto elevato o caregivers.
Sospensione dell’ attività per il lavoratore autonomo ( art. 1, comma 3 ) – Per i lavoratori autonomi, sia professionisti che occasionali, è prevista la sospensione dell’esecuzione della prestazione per un periodo non superiore a trecento giorni per anno solare.
Permessi visite mediche dipendenti e figli ( Art 2 )– A decorrere dal 1° gennaio 2026, vengono riconosciute 10 ore annue di permesso, coperti da indennità economica e copertura previdenziale figurativa, per lo svolgimento di visite, esami strumentali analisi chimico-cliniche e microbiologiche o di cure mediche frequenti, a condizione che sussista una prescrizione del medico di medicina generale o di un medico specialista operante in una struttura sanitaria, pubblica o privata, accreditata.
Potranno farne richiesta i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, affetti da malattie oncologiche “ in fase attiva o in follow-up precoce” , oppure affetti da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento. Alle stesse condizioni il monte ore di permessi è riconosciuto al dipendente con figli minorenni affetti dalle medesime malattie e condizioni di invalidità.
Per far fronte al nuovo carico di adempimenti, la Legge stanzia 500.000 euro per il 2026 e 20.000 euro a partire dal 2027 per la gestione e potenziamento dell’ infrastruttura tecnologica dell’ Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ( INPS ).
Fonte: Gazzetta Ufficiale