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Smart working , Contratto a termine e assegno di inclusione. Le ultime novità della conversione del DL Lavoro


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Con 96 sì, 55 no e 10 astenuti, l’Aula del Senato ha approvato il disegno di legge di conversione del DL 4 maggio 2023 n 48 ( cd. DL Lavoro ). Il provvedimento passa ora all’esame della Camera ( A.C. 1238 ) che dovrà dare il proprio responso sulle diverse modifiche apportate entro il 3 luglio 2023. Tra le principali modifiche al testo originario : 

CONTRATTI A TERMINE : RINNOVI E SOMMINISTRAZIONE 

Una prima novità di rilievo è quella riguardante la disciplina che regola i rinnovi e le proroghe dei contratti a termine. Con l’inserimento dei commi 1-bis ; 1-ter e 1-quater dell’art. 24 del DL 4 maggio 2023 n. 48, viene modificata la disciplina dell’applicazione delle causali relativamente alle proroghe e rinnovi. Tali modifiche escludono anche per i rinnovi – in termini identici a quanto già previsto per le proroghe – l’esigenza delle causali, qualora la durata complessiva del rapporto non superi i dodici mesi. A tal fine, nel computo dei dodici mesi, non si tiene conto del periodo temporale previsto dai contratti stipulati prima del 5 maggio 2023. 

Il medesimo articolo modifica la disciplina – operante in assenza di diverse previsioni dei contratti collettivi – del limite quantitativo del 20 per cento per il ricorso ai contratti di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato. Nel computo vengono esclusi i lavoratori il cui rapporto di lavoro con il soggetto somministratore sia costituito da un contratto di apprendistato oltre a quelli relativi ad assunzioni di lavoratori in mobilità, disoccupati o svantaggiati. 

SMART WORKING : 

Previsto il quinto intervento dal 2022 ad oggi in materia di lavoro agile semplificato per fragili e genitori di figli under 14. 

Con l’aggiunta dell’art. 28-bis viene prorogata dal 30 giugno 2023 al 30 settembre la norma transitoria sul diritto al ricorso al lavoro agile da parte dei dipendenti, pubblici e privati, rientranti nelle situazioni di fragilità di cui al Decreto ministeriale del 4 febbraio 2022. Per la proroga nel settore pubblico sono stati stanziati 541.839 euro reperiti dalla corrispondente riduzione degli stanziamenti destinati ai “ Fondi di riserva e speciali “. 

Sempre in materia di lavoro agile, l’art. 42 reca la previsione della proroga fino al 31 dicembre 2023 del diritto allo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile semplificata, in assenza di accordi individuali per i genitori lavoratori dipendenti privati con almeno un figlio minore di 14 anni e dei lavoratori dipendenti maggiormente esposti al rischio COVID-19. La proroga concerne anche la disposizione secondo cui la prestazione può essere svolta anche attraverso l’ausilio di strumenti informatici nella disponibilità del dipendente. 

CONTRATTO DI ESPANSIONE : 

Il nuovo comma 1-bis dell’ art. 25 stanzia 20 milioni di euro per il finanziamento dei prepensionamenti dei dipendenti che si trovino a non più di sessanta mesi dalla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia o di quella anticipata nell’ambito del contratto di espansione. 

Tali fondi vengono impiegati per ridurre gli oneri a carico dei datori di lavoro attraverso una “ compartecipazione statale “ al pagamento dell’ indennità mensile, di norma commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione, per tutto il periodo e fino al raggiungimento della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, e al versamento della relativa contribuzione previdenziale qualora il primo diritto a pensione sia quello previsto per la pensione anticipata. 

Per il periodo di spettanza della Naspi, l’indennità mensile viene ridotta , per un importo pari alla somma della prestazione di disoccupazione, e il versamento per i contributi previdenziali ridotto anch’esso di un importo equivalente alla somma della contribuzione figurativa della Naspi. 

STRALCIO DEI DEBITI CONTRIBUTIVI :

Al fine di tutelare le posizioni assicurative degli iscritti alle gestioni artigiani e commercianti, dei lavoratori autonomi agricoli e dei professionisti iscritti alla Gestione Separata, vengono introdotte all’art. 23-bis nuove disposizioni per la ricostituzione delle posizioni contributive decurtate dei contributi oggetto di stralcio delle cartelle fino a mille euro affidate all’ ex Equitalia dal 2000 al 2015. In attesa delle necessarie istruzioni INPS in merito a modalità e tempi di presentazione delle domande, viene stabilito che le somme dovute dovranno essere versate in unica soluzione o a rate entro il 31 dicembre 2023. 

DETASSAZIONE LAVORO NOTTURNO E FESTIVO : 

In via transitoria, per il periodo dal 1° giugno 2023 al 21 settembre 2023, viene riconosciuta in favore dei lavoratori del settore turismo, con un reddito fino a 40.000 euro, il riconoscimento di una somma a titolo di trattamento integrativo speciale, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuato nei giorni festivi. Il provvedimento mira a sopperire all’eccezionale mancanza di offerta di lavoro del comparto. 

ASSEGNO DI INCLUSIONE : 

Novità sono previste anche per quanto concerne il nuovo Assegno di Inclusione, introdotto con il DL Lavoro per sostituire il Reddito di Cittadinanza. E’ stata riscritta la scala di equivalenza, corrispondente a una base di garanzia di inclusione per le fragilità che caratterizzano il nucleo, è pari a 1 ed è incrementato fino a un massimo di 2,2 e ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza. Nel percorso parlamentare per la conversione , è stato introdotto anche un ulteriore incremento relativo ai componenti adulti in condizione di grave disagio bio-psico-sociale inseriti in programmi di cura e assistenza. 

Altra modifica di rilievo è quella prevista all’art. 9 del disegno di legge di conversione riguardante i criteri dell’offerta di lavoro. In caso di nuclei familiari in cui nel nucleo familiare siano presenti figli con età inferiore a 14 anni, anche qualora i genitori siano legalmente separati, l’offerta va accettata se il luogo di lavoro non eccede la distanza di 80 chilometri dal domicilio del soggetto o comunque è raggiungibile nel limite temporale massimo di 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico. Per quanto riguarda il solo lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, oltre alla condizione del limite degli 80 chilometri, è stata aggiunta la condizione che è obbligatorio accettare l’offerta di lavoro anche qualora il luogo di lavoro sia raggiungibile in non oltre 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico. 

FONDO DI SOSTEGNO PER LE FAMIGLIE DELLE VITTIME DI GRAVI INFORTUNI SUL LAVORO :

L’ art.18-bis dispone un incremento per il 2023 della dotazione del Fondo di sostegno per le famiglie di vittime di gravi infortuni sul lavoro per cui è previsto un incremento di 5 milioni di euro . 

a cura di Fieldfisher