Il Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti, ha recentemente approvato tre disegni di legge di delega al Governo per la riforma delle professioni. Tra gli ordini coinvolti quello degli avvocati, dei consulenti , dei medici , ingegneri e architetti cge vedranno riformato il proprio ordinamento.
E stato invece rimandato ad altra data l’ approvazione di un quarto schema della legge delega riguardante la riforma dell'ordinamento dei commercialisti ed esperti contabili.
La riforma dell’ ordinamento forense – Il disegno di legge delega, approvato su proposta del Ministro della giustizia, introduce importanti novità per la professione di avvocato.
Il documento ribadisce la libertà e l’indipendenza dell’avvocato e ripristina il giuramento professionale. Fatte salve le competenze attribuite ad altre professioni regolamentate, si considerano esclusive dell’avvocato le attività di consulenza e assistenza legale se svolte in modo continuativo, sistematico, organizzato e connesse all’attività giurisdizionale.
La delega interviene anche sulla disciplina del codice deontologico, prevedendo che la sua emanazione e il suo aggiornamento siano a cura del Consiglio nazionale forense (CNF), e rafforzando la disciplina del segreto professionale. Viene confermato il carattere personale dell’incarico, anche quando l’avvocato opera all’interno di un’associazione o società professionale e si conferma il principio della libera pattuizione delle parti e dell’equo compenso, introducendo la solidarietà nel pagamento da parte di tutti i soggetti coinvolti in un procedimento giudiziale.
In relazione allo svolgimento della professione in forma collettiva, per le associazioni professionali, vengono individuati gli elementi negoziali essenziali da includere nel contratto associativo e si stabilisce che un’associazione possa essere qualificata come “forense” solo se la maggioranza degli associati sono avvocati. Per le società tra professionisti (STP), si prevede che anche gli avvocati possano esercitare attività di consulenza all’interno di queste strutture. Per le società tra avvocati, la delega prevede che i titolari di una partecipazione sociale corrispondente ad almeno due terzi non solo del capitale e dei diritti di voto, ma anche del diritto di partecipazione agli utili, debbano essere avvocati iscritti all’albo. Viene inoltre specificato che i soci non professionisti possono essere ammessi solo per prestazioni tecniche o finalità di investimento. Le nuove norme escludono inoltre che la società possa prestare attività a favore del socio non professionista o di soggetti a lui collegati.
Un altro punto di rilievo è la disciplina delle reti professionali, che permette agli avvocati di esercitare la professione partecipando a reti, anche multidisciplinari, con altri professionisti come commercialisti e ingegneri, per progetti che richiedono competenze integrate. Viene precisato che un contratto di rete può avere per oggetto attività forensi solo se vi partecipano almeno due avvocati iscritti all’albo. La riforma interviene anche sull’esercizio dell’attività in regime di monocommittenza o di collaborazione continuativa, classificando tale attività come prestazione d’opera professionale intellettuale per favorire l’accesso al mercato e preservare l’autonomia e l’indipendenza dell’avvocato.
Il disegno di legge si occupa anche della formazione e dell’aggiornamento professionale, mantenendo l’obbligo di aggiornamento annuale e razionalizzando la disciplina delle specializzazioni forensi.
Infine, il provvedimento riforma il regime delle incompatibilità e amplia il catalogo delle attività “compatibili” con la professione di avvocato. A tal fine, vengono aggiunte cariche o funzioni quali amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, amministratore di condominio e agente sportivo. Viene confermata la compatibilità con l’insegnamento o la ricerca in materie giuridiche. Si armonizza, inoltre, la disciplina degli avvocati degli enti pubblici, rendendo obbligatoria l’iscrizione all’albo e prevedendo che le prestazioni professionali siano svolte esclusivamente in favore dell’ente di appartenenza.
Riforma della disciplina degli ordinamenti professionali – In un secondo disegno di legge viene affidata al Governo la delega per la riforma degli ordinamenti professionali. L’obiettivo del provvedimento è di avviare una revisione e un riordino organici delle normative vigenti, garantendo una maggiore coerenza e modernizzazione del sistema delle professioni, in linea con gli standard europei.
Tra gli aspetti principali della delega, che dovrà essere attuata entro 24 mesi, si segnala la previsione di:
- una revisione della formazione continua e del tirocinio, da rendere più aderenti alle esigenze del mercato del lavoro. Si prevede inoltre di riorganizzare la disciplina del tirocinio professionale, anche in ottica di snellimento e ottimizzazione dei percorsi di accesso alle professioni;
- una revisione della disciplina delle società tra professionisti (STP), con particolare riferimento alle modalità di iscrizione agli Albi professionali e al registro delle imprese, al fine di semplificare le procedure e favorire nuove forme di esercizio della professione;
- la promozione del ricambio generazionale e misure per favorire la trasparenza e la rappresentanza di genere e la meritocrazia negli organi professionali.
Responsabilità degli esercenti e riordino delle professioni sanitarie – Un terzo disegno di legge, collegato alla legge di bilancio per il 2025, mira a un’ampia rimodulazione dell’attuale sistema delle professioni sanitarie, sia dal punto di vista formativo che ordinistico. L’obiettivo è quello di rafforzare l’attrattività del Servizio sanitario nazionale e di garantire elevati standard di qualità e sicurezza delle cure.
Tra le principali previsioni vi è una complessiva rimodulazione del sistema formativo, con l’avvio di un processo di aggiornamento dei percorsi di studio delle professioni sanitarie, al fine di renderli più adeguati alle esigenze della sanità moderna e integrati con le nuove tecnologie.
In materia di responsabilità professionale, il disegno di legge sostituisce la disciplina della responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario, limitando la punibilità per omicidio colposo e lesioni personali colpose, commessi nell’esercizio di una professione sanitaria, ai soli casi di colpa grave, purché siano state rispettate dal sanitario le linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge o le buone pratiche clinico assistenziali, sempre che le predette raccomandazioni o buone pratiche risultino adeguate alle specificità del caso concreto. Inoltre, si introduce un articolo in materia di colpa nell’attività sanitaria, individuando specifici parametri sulla base dei quale il giudice procede all’accertamento della stessa e del suo grado (es. la scarsità delle risorse umane e materiali disponibili, le eventuali carenze organizzative nonché la complessità della patologia del paziente).
Fonte : Consiglio dei Ministri