IL Consiglio dei Ministri, nella seduta del 21 Ottobre, ha approvato in via preliminare un Decreto Legislativo contenente disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. n. 36/2023 ( cd. codice degli appalti pubblici ).
Il provvedimento mira a razionalizzare e semplificare la disciplina del vigente codice dei contratti pubblici risolvendo alcune criticità emerse in sede applicativa tra queste quelle che riguardano l'applicabilità della legge sull'equo compenso nel settore dei contratti pubblici e la corretta applicazione del contratto collettivo al personale impiegato nell'appalto o nella concessione. Nel dettaglio :
Equo compenso - Vengono introdotti specifici criteri per l'affidamento dei contratti relativi ai servizi di natura tecnica e intellettuale ( architettura e ingegneria ) di importo pari o superiore a 140.000 €, stabilendo che i corrispettivi , determinati secondo quanto stabilito al Decreto parametri, sono utilizzari dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell' individuazione dell'importo da porre a base di gara, comprensivo dei compensi, nonchè di oneri e spese accessorie, fisse e variabili.
Nelle procedure di gara , le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione di questi contratti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nel rispetto dei seguenti criteri:
- in relazione al 65% dell'importo da porre a base di gara, l'elemento relativo al prezzo assume la forma di un prezzo fisso (tale specificazione consente di individuare la componente non ribassabile dell'importo complessivo, in coerenza con il principio dell'equo compenso);
- per il restante 35% dell'importo da porre a base di gara, le tariffe possono essere oggetto di offerte al ribasso in sede di gara ;
- resta fermo l'obbligo per la stazione appaltante di stabilire un tetto massimo per il punteggio economico, entro il limite del 30%, in modo da valorizzare la componente relativa all'offerta tecnica e dunque, l'elemento qualitativo della prestazione oggetto dell'affidamento.
Per l'affidamento diretto di lavori di importo inferiore a 140.000 i corrispettivi determinati secondo le modalità previste nel relativo allegato al Codice possono essere ridotti in percentuale non superiore al 20 %. In ogni caso, all'affidamento dei contratti di servizi di ingegneria e architettura si applicano le disposizioni sulla verifica delle offerte anomale, con l'effetto di consentire l'esclusione automatica dalla procedura competitiva delle proposte non coerenti con i principi dell'equo compenso.
Individuazione del contratto collettivo - In arrivo con il decreto un nuovo allegato per stabilire criteri e modalità per l'individuazione del contratto di lavoro applicabile e per la presentazione e la verifica della dichiarazione di equivalenza delle tutele da riconoscere al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione.
Revisione prezzi: un nuovo allegato - Rispetto alla revisione prezzi il correttivo introduce un nuovo allegato volto a garantire certezza e tempistiche delle clausole.
Incentivi tecnici al RUP dirigente - L'attribuzione di incentivi tecnici viene riconosciuta anche in favore del RUP con qualifica di dirigente.
Consorzi - Razionalizzata la disciplina dei Consorzi.
PMI: contratti riservati e soglia di subappalto - Il correttivo introduce degli appalti riservati solo alle PMI, così da consentire la destinazione di risorse economiche solo ed esclusivamente ad esse. Possibile l'introduzione di una soglia di subappalto del 20% in loro favore.
Finanza di progetto - Previsione di due fasi di svolgimento della procedura con mantenimento del diritto di prelazione riconosciuto al promotore.
Garanzie fideiussorie - Per agevolare l'accesso al credito, la disciplina sarebbe stata semplificata per agevolare l'accesso al credito.
Esecuzione contrattuale - Il Decreto procede con una tipizzazione delle varianti e introduce un nuovo istituto della collaborazione.
Collegio Consultivo Tecnico - Prevista una riduzione dei costi dello strumento
Progettazione digitale - L'obbligo di progettazione digitale delle opere pubbliche si applicherà solo per appalti di valore superiore a 2 milioni.
Qualificazione per l’esecuzione - Il decreto disciplina la qualificazione per l’esecuzione degli appalti rendendola operativa e prevede incentivi per il suo ottenimento anche in relazione alla fase di gara.
Fonte: Consiglio dei Ministri