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Fringe benefit : Con la conversione del DL Lavoro soglia confermata a 3.000 €


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Con la Legge 3 luglio 2023 n. 85, di conversione in legge del Decreto 4 maggio 2023 n. 48, è stata confermato l’innalzamento a 3.000 euro della soglia di esenzione fiscale dei fringe benefit per i soli lavoratori dipendenti con figli a carico. 

Malgrado le molte critiche che hanno evidenziato da un lato la potenziale perdita di interesse delle imprese per la progettazione di articolati piani di welfare aziendale, dall’altro il potenziale discriminatorio della norma rivolta ai soli lavoratori con figli a carico, l’unica modifica apportata all'art. 40 è quella riguardante le stime degli oneri derivanti dalla misura in termini di minor gettito fiscale, incrementate da 142,2 milioni a 332,2 milioni di euro per il 2023, a conferma del largo utilizzo che ci si attende da parte delle aziende.  

I recenti dati diffusi dall’Osservatorio Welfare di Assolombarda aggiornati al 2022 , hanno d’altronde evidenziato come il doppio innalzamento della soglia di non imponibilità dei fringe benefit - prima a 600 euro con il DL 9 agosto 2022 n. 115 ( cd. Decreto Aiuti-bis ) e poi a 3.000 euro con il DL 18 novembre 2022 n. 176 ( cd. Decreto Aiuti-quater ) - abbia fatto raddoppiare l’importo messo a disposizione dalle aziende sotto forma di buoni acquisto, rimborsi in denaro per le utenze e beni in natura. Se inserito in un complessivo piano di welfare sotto forma di voucher e gift card, i fringe benefit hanno coperto addirittura il 40 % del budget complessivamente erogato. 

In deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del TUIR non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 3.000: 

• il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli a carico ;

• le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, e dell'energia elettrica e del gas naturale. 

La norma richiede che, prima di erogare gli emolumenti, i datori di lavoro siano tenuti a informare le rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti. Ai lavoratori è richiesto di fornire una dichiarazione con la quale si fornisce indicazione del codice fiscale di ciascun figlio a carico. 

La nuova esenzione può essere riconosciuta ai soli dipendenti con figli a carico, che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 12, comma 2 del TUIR, ossia figli legittimi, adottivi o affidati, nati anche al di fuori del matrimonio purché riconosciuti, che possiedono un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di età non superiore ai ventiquattro anni il limite di reddito è elevato a 4.000. 

Al contempo, per il resto dei lavoratori resta salva la disciplina ordinaria, di cui all’articolo 51, comma 3, del TUIR secondo cui non concorre a formare il reddito del dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore a 258,23 euro nel periodo d’imposta. 

Inoltre, poiché la deroga riguarda il limite di 258,23 euro previsto dall’articolo 51, comma 3, prima parte, del terzo periodo, ne consegue che rimane valida l’ultima parte dello stesso periodo, secondo cui «se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito». Pertanto, l’eventuale sforamento della soglia, comporta l’annullamento del beneficio ( Agenzia delle Entrate - circ. n. 35 del 4.01.2022 ). 

Per il principio di armonizzazione delle basi imponibili fiscali e previdenziali, la non imponibilità dei valori ai fini fiscali rileva anche ai fini contributivi. Quindi, su tali valori o somme esenti l’azzeramento della contribuzione spetta anche lato azienda, come confermato dalla recente circolare inps n. 49 del 31.05.2023

Infine, vale la pena ricordare che nel 2023, oltre ai beni e servizi erogati a titolo di fringe benefit, potrà essere riconosciuto il bonus carburante, per un valore massimo di 200 euro per ciascun lavoratore, senza che tale valore concorra al raggiungimento della soglia dell’ art. 51, comma 3, del TUIR. ( circ. n. 27/E del 14.07.2022 ).