Con il Decreto Lavoro torna a 3.000 euro la soglia di esenzione dei beni in natura e servizi che i datori di lavoro possono corrispondere - anche ad personam - ai propri dipendenti. L’ art. 40 del DL 4 maggio 2023 n. 48 riconosce tale agevolazione per il solo anno 2023 ( 12 gennaio 2024 con il principio di cassa allargato ) ai soli dipendenti con figli a carico mentre per il resto dei lavoratori la soglia resta fissata a 258,23 €.
In termini di minore gettito fiscale, l’innalzamento dell’ esenzione richiederà, secondo le previsioni, l’impiego di risorse per 142,2 milioni di euro per il 2023 e 12,4 milioni per il 2024.
In questo modo il Governo si propone di perseguire “il duplice scopo di incrementare i redditi reali delle famiglie e al contempo limitare la rincorsa salari-prezzi, che renderebbe la vampata inflazionistica causata dai prezzi energetici e alimentari più sostenuta nel tempo, trasformandola in strutturale”.
A ben vedere non si tratta di una vera e propria novità, in quanto la soglia di esenzione era già stata oggetto di un primo innalzamento a 600 € con il DL 9 agosto 2022 n. 115 ( cd. Decreto Aiuti-bis ) e solo successivamente innalzato a 3.000 € con il DL 18 novembre 2022 n. 176 ( cd. Decreto Aiuti-quater ).
In deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del TUIR non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 3.000:
• il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli a carico ;
• le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, e dell'energia elettrica e del gas naturale.
La norma richiede che, prima di erogare gli emolumenti, i datori di lavoro siano tenuti a informare le rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.
Per il riconoscimenti dei beni accessori ai lavoratori è richiesto di fornire una dichiarazione del diritto indicando il codice fiscale di ciascun figlio.
La nuova esenzione può essere riconosciuta ai soli dipendenti con figli a carico, che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 12, comma 2 del TUIR, ossia figli legittimi, adottivi o affidati, nati anche al di fuori del matrimonio purché riconosciuti, che possiedono un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di età non superiore ai ventiquattro anni il limite di reddito è elevato a 4.000.
Per quanto concerne la conferma anche per il 2023 della non concorrenza fino a 3.000 € anche mediante il pagamento o rimborso delle utenze domestiche, continuano ad essere applicabili le indicazioni fornite dall’ Agenzia delle Entrate con la circ. n. 35 del 4.01.2022.
Fringe benefit e bonus carburante - Vale la pena ricordare che il DL 14 gennaio 2023 n. 5, in tema di "Trasparenza prezzi carburante “ ha riproposto l'agevolazione del bonus carburante, già previsto nel 2022, per un valore massimo di 200 euro per ciascun lavoratore. In sede di conversione la Legge 10 marzo 2023 n 23 è stato aggiunto che l’esclusione del concorso alla formazione del reddito del lavoratore dei buoni benzina riconosciuti dai datori di lavoro nel concorso del 2023 non rileva ai fini contributivi. Pertanto l’esenzione ha rilevanza esclusivamente fiscale mentre il valore del buono andrà considerato ai fini dell’individuazione della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, in deroga al principio di armonizzazione tra le due basi imponibili (art. 51, c. 3, del TUIR e L. 153/1969 ). Come chiarito dalle Entrate con la circ. n. 27/E del 14.07.2022 il bonus carburante di 200 € non concorre al raggiungimento della soglia dei fringe benefit.
Per la conferma delle indicazioni fornite c'è da attendere ora la conversione in legge del decreto ed eventuali documenti di prassi.