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Entrate – Risposta n. 228/2025 : Impatriati, indennità di disoccupazione Naspi esclusa dall’ agevolazione


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Quanto percepito sotto forma di Nuova assicurazione sociale per l'impiego (Naspi) non rientra nel regime degli impatriati. È il chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 228/2025.

L’ amministrazione ricorda che il nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati (articolo 5 del Dlgs n. 209/2023) è finalizzata ad agevolare le persone che si trasferiscono in Italia per svolgere un’attività lavorativa, per cui è applicabile esclusivamente ai redditi prodotti nel territorio dello Stato, come i redditi di lavoro dipendente o assimilati, di lavoro autonomo e di impresa. La Naspi, invece, costituisce un’indennità mensile di disoccupazione finalizzata a tutelare le persone che perdono il lavoro e quindi sono in difficoltà economiche.

Tali somme, quindi, non soddisfano i requisiti stabiliti dalla disciplina sui lavoratori impatriati, non potendo essere in nessun modo equiparate ai redditi percepiti a seguito di attività lavorativa.

L’indennità Naspi percepita dal lavoratore impatriato dovrà essere assoggettata a tassazione per intero e non potrà beneficiare del regime speciale sugli impatriati.  

Il regime agevolativo previsto all’articolo 5 del Dlgs n. 209/2023 prevede che i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni prodotti in Italia entro il limite annuo di 600.000 euro concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare per i quattro periodi d’imposta successivi al trasferimento della residenza fiscale.

La tassazione agevolata è applicabile a condizione che  :

  • i lavoratori si impegnano a risiedere fiscalmente in Italia per almeno quattro anni
  • i lavoratori non sono stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d'imposta precedenti il loro trasferimento
  • l'attività lavorativa è prestata per la maggior parte del periodo d'imposta nel territorio dello Stato
  • i lavoratori sono in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione indicati dal decreto legislativo n. 108/2012 e dal decreto legislativo n. 206/2007.

Nel caso di soggetti che trasferiscono la propria residenza anagrafica nell'anno 2024, il regime agevolato per i lavoratori impatriati si applica per ulteriori tre periodi di imposta nel caso in cui il contribuente è divenuto proprietario di un'unità immobiliare di tipo residenziale adibita ad abitazione principale in Italia. La proprietà deve essere acquisita entro la data del 31 dicembre 2023 e, comunque, nei dodici mesi precedenti al trasferimento.

La legge prevede un ulteriore trattamento di favore in caso di lavoratori con figli minorenni. In questo caso, i redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo per i 40% del loro ammontare se:

a) il lavoratore si trasferisce in Italia con un figlio minore

b) in caso di nascita di un figlio oppure di adozione di un minore durante il periodo di fruizione del regime di cui al presente articolo. In questo caso l’agevolazione rafforzata decorre dal periodo d'imposta in corso al momento della nascita o dell'adozione e per il tempo residuo di fruibilità dell'agevolazione.

La maggiore agevolazione si applica se il figlio minore di età - o il minore adottato - sia residente nel territorio dello Stato durante il periodo di fruizione del regime da parte del lavoratore. 

Fonte: Agenzia delle Entrate