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Entrate – Risoluzione n. 68/2025 : Vittime del dovere, esenzione IRPEF estesa a tutte le pensioni


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Con la risoluzione n. 68/2025 , l’ Agenzia delle Entrate modifica il proprio indirizzo interpretativo in merito all’esenzione IRPEF prevista dalle Legge di bilancio ( art. 1, c. 211 della Legge n. 232/2016 – Legge di bilancio 2017 ) per i trattamenti pensionistici in favore delle vittime del dovere, o soggetti equiparati, e dei  loro familiari superstiti.

Se in precedenza l’esenzione era riconosciuta soltanto al trattamento legato all’evento lesivo che aveva causato l’ invalidità o il decesso, secondo il nuovo indirizzo, ora l’esenzione fiscale è estesa a tutti i trattamenti pensionistici derivanti da forme di previdenza obbligatorie. Ne consegue che, se una vittima del dovere percepisce anche una normale pensione da lavoro o altri trattamenti non collegati all'incidente, anche questi non saranno tassati.

Il cambio di rotta si è reso necessario al fine di recepire il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità. Inizialmente  l'Amministrazione finanziaria aveva avallato un'interpretazione restrittiva della norma, circoscrivendo l'ambito oggettivo dell'agevolazione ai soli trattamenti pensionistici. Tale prassi ha alimentato un ingente contenzioso tributario, incardinato dai contribuenti avverso il diniego dell'esenzione sui trattamenti privi del suddetto nesso causale.

Dirimente, al riguardo, è stato l’intervento della Suprema Corte di Cassazione che, con le ordinanze n. 4873 e n. 7958 del 2025, ha disatteso la tesi dell'Amministrazione finanziaria. I giudici di legittimità, valorizzando il dato letterale della norma, hanno rilevato come il legislatore abbia utilizzato la locuzione generica 'trattamenti pensionistici' senza apporvi alcuna specificazione; ne consegue che l'interpretazione volta a restringere il perimetro applicativo dell'agevolazione risulta priva di fondamento normativo.

Prendendo atto di queste decisioni, l'Agenzia delle Entrate è tornata sui propri passi. Ha quindi ufficializzato che l'esenzione totale dall'IRPEF spetta, con validità retroattiva a partire dal 1° gennaio 2017, su tutte le pensioni percepite dalle vittime del dovere, dai soggetti a loro equiparati, e dai loro familiari superstiti, anche se non correlati all’evento che ha dato luogo allo status medesimo.

WST Law & Tax