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Entrate: Fringe benefit & Stock Option, tassazione convenzionale se maturati per attività all’estero.


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Non devono essere tassati analiticamente, perché assorbiti dal regime delle retribuzioni convenzionali, fringe benefits e stock option maturati dal lavoratore dipendente, residente fiscalmente in Italia, per l’attività lavorativa svolta all’estero in via continuativa e con rapporto esclusivo per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di dodici mesi. È quanto precisa l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 37/2026.

Il quesito riguarda un dipendente che, nel periodo 2016-2025, ha operato fuori dallo Stato per due diversi datori di lavoro esteri. Avendo conservato la residenza fiscale in Italia, il lavoratore ha tassato il reddito prodotto all'estero sulla base delle retribuzioni convenzionali, partecipando contestualmente a un primo piano di stock option, con periodo di maturazione giugno 2016 – giugno 2019 e riscatto nel 2024, e un successivo piano di performance share che prevedeva l’assegnazione di azioni gratuite al raggiungimento di determinati obbiettivi poi conseguiti  nell’ottobre 2025.   

Alla luce di tale inquadramento, il contribuente chiede conferma della propria interpretazione, secondo cui i compensi "in natura" percepiti nel 2024 e nel 2025 debbano considerarsi integralmente assorbiti nelle retribuzioni convenzionali , senza che tali componenti azionarie concorrano autonomamente alla formazione della base imponibile.

Il parere ADE - L’orientamento espresso dal contribuente trova solido fondamento nella prassi dell'Agenzia delle Entrate.

Le retribuzioni convenzionali sono importi fissi, stabiliti annualmente tramite decreto ministeriale, che sostituiscono la retribuzione effettiva come base per il calcolo di contributi previdenziali e imposte sul reddito. Quando si applica il regime dell'art. 51, comma 8-bis del TUIR, la retribuzione convenzionale non è solo una base di calcolo per il "fisso", ma sostituisce integralmente il reddito effettivamente percepito. Ciò include, di norma, anche i fringe benefit e i proventi derivanti da piani di stock option.

Proprio in virtù di questa natura onnicomprensiva, l’Agenzia delle Entrate ha richiamato i chiarimenti già forniti con la Circolare n. 207/2000, precisando che, affinché l'intera remunerazione estera (sia in denaro che in natura) possa essere assorbita dalla base imponibile convenzionale, è necessaria la contestuale presenza dei seguenti requisiti:

a) l'attività lavorativa sia svolta all'estero per un determinato periodo di tempo con carattere di permanenza o sufficiente stabilità;

b) l'attività lavorativa esercitata all'estero costituisca l'oggetto esclusivo del rapporto di lavoro con prestazione svolta integralmente all’ estero;

c) il lavoratore soggiorni, nell'arco di dodici mesi, nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni.

Oltre ai requisiti relativi alla ''continuità'' ed ''esclusività'' del rapporto di lavoro, nonché al periodo minimo di permanenza all'estero del dipendente, altro aspetto da tenere in considerazione è che il lavoratore sia inquadrato in una delle categorie rientranti nelle tabelle delle retribuzioni convenzionali definite dal Ministro del Lavoro di concerto con Ministro dell'Economia.

Proprio in merito all'applicazione di tali parametri, la prassi amministrativa ( circolare n. 11/2013, confermata dalla recente risposta n. 783/2021 ) ha precisato che, una volta individuata la retribuzione convenzionale le ulteriori somme erogate in funzione dell'attività di lavoro dipendente, prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro, non devono essere oggetto di autonoma tassazione in quanto ricomprese nelle retribuzioni convenzionali.

Saranno, invece, imponibili in Italia, i fringe benefits maturati nel periodo in cui il reddito di lavoro dipendente non è stato assoggettato a tassazione secondo il citato comma 8-bis.

Fonte: Agenzia delle Entrate