Nuovi chiarimenti per il riconoscimento ai lavoratori dipendenti del cd. Bonus Natale sono stati forniti nella giornata di ieri dall’ Agenzia delle Entrate con la circ. n. 22/E.
Nel documento di prassi vengono illustrate le novità introdotte dall’articolo 2 del DL n. 167/2024, che, modificando in parte l’articolo 2-bis del decreto Omnibus, ha ampliato la platea dei lavoratori dipendenti beneficiari dell’indennità una tantum di importo pari a 100 euro. Il Bonus, rapportato al periodo di lavoro, potrà essere erogato in occasione della tredicesima mensilità o, in alternativa, con la dichiarazione dei redditi maturati nel corso del 2024 da presentarsi nel 2025. Di seguito i chiarimenti forniti dall’ Agenzia :
Sul versante lavoratori – Con l’ultimo intervento normativo, il legislatore ha eliminato i riferimenti al coniuge fiscalmente a carico e al nucleo familiare monogenitoriale, prevedendo che, ai fini della spettanza del bonus, fermi restando gli altri requisiti, è sufficiente avere almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, fiscalmente a carico.
Per effetto delle modifiche intervenute con il Decreto del 14 novembre scorso i nuovi requisiti che devono verificarsi congiuntamente sono così riassumibili:
- avere, nell’anno d’imposta 2024, un reddito complessivo non superiore a 28mila euro
- avere almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, fiscalmente a carico, ai sensi dell’art. 12, c. 2, del DPR 917/1986 ;
- avere un’imposta lorda, determinata sui redditi di lavoro dipendente, di cui all’articolo 49 del Tuir – con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), dello stesso articolo – percepiti dal lavoratore, di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del Tuir.
Il bonus verrà quindi riconosciuto al lavoratore dipendente con almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, fiscalmente a carico, senza che assuma rilievo la circostanza che il lavoratore dipendente sia o meno coniugato, legalmente ed effettivamente separato, divorziato, convivente ovvero appartenga a un nucleo familiare monogenitoriale.
La circolare precisa che il requisito del figlio fiscalmente a carico può risultare integrato anche per i figli di età inferiore a 21 anni in assenza di detrazioni per figli a carico , purchè vengano soddisfatti i criteri reddituali dell’articolo 12 del Tuir.
Sulla base delle nuove disposizioni(articolo 2-bis, comma 2-bis, del decreto Omnibus), il bonus non spetta quando il lavoratore dipendente, pur avendo i requisiti per ricevere l’indennità , sia coniugato, non legalmente ed effettivamente separato, ovvero convivente ai sensi dell’ art. 1, commi 36 e 37, della Legge n. 76/2016, con altro soggetto lavoratore dipendente, ove quest’ultimo sia beneficiario del bonus .
A titolo esemplificativo, la circolare n. 22/E riporta una serie di casistiche per meglio chiarire le esclusioni. Gli esempi sono basati sull’ipotesi di due lavoratori dipendenti, sig. Rossi e sig.ra Bianchi, genitori di un figlio fiscalmente a carico e, l’uno con l’altra, né coniugati né conviventi :
- Esempio n. 1 : Il sig. Rossi e la sig.ra Bianchi non sono coniugati e non convivono (ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 76 del 2016) con altri soggetti e, pertanto, nel rispetto delle altre condizioni previste dalla norma, il bonus spetta a entrambi.
- Esempio n. 2 : La sig.ra Bianchi non è coniugata e non convive (ai sensi della richiamata legge n. 76) con altri soggetti; il sig. Rossi è coniugato con una lavoratrice dipendente, sig.ra Verdi, con la quale ha un altro figlio fiscalmente a carico. Nel presupposto che siano rispettati gli altri requisiti previsti dalla norma, il bonus spetta a uno solo dei due coniugi (sig. Rossi o sig.ra Verdi) e alla sig.ra Bianchi (in quanto non coniugata e non convivente ai sensi della richiamata legge n. 76).
- Esempio n. 3 : La sig.ra Bianchi, non coniugata e non convivente con altri soggetti, non rispetta gli altri requisiti previsti dalla norma (ad esempio non rispetta il requisito reddituale) e di conseguenza non beneficia del bonus; il sig. Rossi è coniugato con una lavoratrice dipendente, sig.ra Verdi, con la quale ha un altro figlio fiscalmente a carico. In tal caso il bonus spetta a uno solo dei due coniugi, sig. Rossi o sig.ra Verdi (ovviamente nel presupposto che siano rispettati gli altri requisiti previsti dalla norma), per effetto della limitazione prevista dal comma 2-bis.
- Esempio n. 4 : La sig.ra Bianchi non è coniugata e non convive con altri soggetti; il sig. Rossi è coniugato con una lavoratrice dipendente, sig.ra Verdi, con la quale ha un altro figlio che non è fiscalmente a carico. Nel presupposto che siano rispettati gli altri requisiti previsti dalla norma, il bonus spetta alla sig.ra Bianchi, in quanto non coniugata e non convivente ai sensi della richiamata legge n. 76, e al sig. Rossi, in quanto ha un figlio fiscalmente a carico − con la sig.ra Bianchi – e, pur essendo coniugato con la sig.ra Verdi, quest’ultima non è beneficiaria del bonus.
Resta confermato che il lavoratore dipendente è tenuto a comunicare al proprio datore di lavoro, che agisce come sostituto d’imposta, la sussistenza dei requisiti reddituali e familiari per beneficiare del contributo in esame, indicando il codice fiscale del coniuge o del convivente (ai sensi della citata legge n. 76/2016) e dei figli fiscalmente a carico. LO schema è quello della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’ art. 47 del Dpr n. 445/2000), con la quale si è tenuti a dichiarare che il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o il convivente non sia beneficiario della stessa indennità [ autocertificazione fac-simile ] .
Sul versante datori di lavoro - La circolare chiarisce che le richieste già pervenute dai dipendenti saranno da aggiornare solo in alcuni casi. Viene così ridotta la mole di lavoro che si sarebbe dovuta sostenere laddove fosse stato necessario il reinvio ex novo di tutte le dichiarazioni. I datori di lavoro che hanno ricevuto la dichiarazione degli aventi diritto al bonus prima delle modifiche apportate dal DL 167/2024 dovranno richiedere una nuova dichiarazione, salvo il caso in cui, in conseguenza delle modifiche intervenute, sia necessario acquisire il codice fiscale del convivente unitamente alla sua dichiarazione di non essere beneficiario dello stesso bonus.
Resta fermo, in ogni caso, che il lavoratore può beneficiare dell’indennità nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2024, da presentarsi nell’anno 2025. Ovviamente, qualora il lavoratore dipendente abbia beneficiato dell’indennità in assenza dei presupposti richiesti o in misura superiore a quella spettante, e non sia più possibile effettuare il conguaglio a debito, il lavoratore medesimo deve restituire l’ammontare del bonus indebitamente ricevuto in sede di dichiarazione dei redditi.
Ove compatibili, sono confermate le indicazioni rese con la circ. n. 19/E del 10.10.2024 alla quale si rinvia per completare il quadro delle istruzioni.
Fonte: Agenzia delle Entrate