Nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 14.11.2024 è stato pubblicato il DL 14 novembre 2024 n. 167 recante “ Misure urgent per la riapertura dei termini di adesione al concordato preventivo biennale e l’estensione di benefici per i lavoratori dipendenti, nonché disposizioni finanziarie urgenti pper la gestione delle emergenze “. Il decreto, composto da tre soli articoli, entra in vigore dal giorno 14 novembre 2024.
Concordato preventivo : Riaperti i termini ( art. 1 ) – Il decreto interviene al fine di riaprire il termine, inizialmente fissato al 31 ottobre 2024, entro i quali i soggetti che applicano gli indici di affidabilità fiscale (ISA) che, avendo presentato la dichiarazione dei redditi entro il termine del 31 ottobre 2024, non abbiano precedentemente aderito al CPB pur avendone i requisiti. Per questa categoria di contribuenti l’adesione al concordato preventivo biennale sarà possibile sino al 12 dicembre 2024.
Il Concordato consente per due anni di pagare le tasse sulla base di una proposta formulata dall'Agenzia delle Entrate, coerente con i parametri contenuti nelle banche dati a disposizione dell'amministrazione finanziaria e i redditi dichiarati dal contribuente.
Pertanto, i contribuenti che integrino i presupposti richiesti dal DL 167/2024 dovranno presentare una apposita dichiarazione dei redditi integrativa; quest’ultima, affinché il soggetto sia ammesso all’adesione, non dovrà indicare un minore imponibile, un minore debito d’imposta o un maggiore credito rispetto a quelli riportati nella dichiarazione originariamente presentata.
Ai fini del regime di ravvedimento di cui all’articolo 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024 (che consente ai contribuenti che hanno applicato gli ISA e aderiscono al CPB entro il 31 ottobre 2024 di usufruire di uno speciale regime di ravvedimento per le annualità ancora accertabili, consistente nell’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali e dell’IRAP), l’adesione al concordato preventivo biennale si intende risalente al 31 ottobre 2024.
Dalla remissione in termini restano esclusi gli esercenti attività di impresa, arte o professione in forma individuale ai quali si applichi il regime agevolato per gli autonomi (il c.d. regime forfetario).
Bonus Natale: ampliata la platea dei beneficiari (art. 2) - Il Decreto ha ampliato la platea dei beneficiari del cosiddetto "Bonus Natale" anche ai genitori soli con figli a carico. Il provvedimento, infatti, interviene modificando l'art. 2-bis del precedente D.L. n. 113/2024 convertito con modificazioni dalla Legge n. 143/2024. In sostanza, resta invariata la soglia reddituale dei 28 mila euro ma non viene più richiesta come condizione per richiedere il citato bonus l'avere fiscalmente a carico anche il coniuge. Viene inoltre stabilita la non cumulabilità con altro Bonus Natale eventualmente percepito dal coniuge o parte dell’ unione civile. L’indennità non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge , non legalmente e effettivamente separato, sia beneficiario della stessa indennità.
La novità dovrebbe comportare un aumento dei otenziali beneficiari che dovrebbero passare da oltre un milione a più di 4 milioni e mezzo. Ovviamente, aspetto di non poco conto, è rappresentato dal fatto che i nuovi requisiti richiederanno una revisione delle domande e delle certificazioni in molti casi già inviate ai dipendenti.
Ove compatibili restano valide le indicazioni fornite dall’ Agenzia delle Entrate con la Circ. n. 19 del 10.10.2024, e, salvo integrazioni, i codici tributo della risoluzione 54/E del 2024.