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Entrate – Circ. n. 19 del 10.10.2024 : Bonus natale, 100 € in più in busta paga.


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Con la circ. n. 19 del 10.10.2024 , l’ Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni per il riconoscimento in busta paga del cd. Bonus Natale.

Requisiti oggettivi e soggettivi - La nuova indennità vale 100 euro in più in busta paga per i lavoratori dipendenti in possesso contemporaneamente dei requisiti individuati all’art. 2-bis del DL 9 agosto 2024, n. 113 ( cd. DL Omnibus ) , convertito , con modificazioni, dalla Legge 7 ottobre 2024, n. 143.  Trattasi di :

  1. Reddito complessivo non superiore a 28.000 euro nel 2024 ;
  2. Familiari a carico: il lavoratore deve avere almeno un figlio fiscalmente a carico e il coniuge non deve essere legalmente separato, oppure deve essere un genitore monogenitoriale con un figlio a carico ;
  3. Imposta lorda superiore alle detrazioni: l'imposta lorda sui redditi di lavoro dipendente deve essere superiore alla detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) ;
  4. Il lavoratore subordinato deve essere contrattualizzato a tempo determinato o indeterminato anche  part-time. La norma esclude i redditi assimilati al lavoro dipendente come ad esempio le pensioni ;
  5.  Il bonus è proporzionato alle giornate di lavoro che hanno dato diritto alla retribuzione nel corso del 2024. Pertanto i lavoratori part time hanno diritto all’indennità senza riduzioni mentre in caso di più rapporti contemporanei i giorni sono considerati una volta sola.

Determinazione del reddito complessivo – ll reddito complessivo di riferimento per verificare il diritto al bonus include, oltre al reddito da lavoro dipendente:

  1. Redditi soggetti a cedolare secca.
  2. Redditi soggetti a imposta sostitutiva (forfetari e attività d'impresa, arti o professioni).
  3. Redditi agevolati: includono le quote esenti dei ricercatori rientrati da soggiorni all’estero, dei lavoratori impatriati e dei lavoratori che beneficiano di regimi fiscali speciali.
  4. Mance ricevute dai lavoratori nel settore privato della ristorazione e degli alberghi, soggette a imposta sostitutiva.

Il medesimo reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze.

Adempimenti del datore di lavoro - Il datore di lavoro, come sostituto d'imposta, ha il compito di erogare l'indennità  unitamente alla tredicesima mensilità, ma solo su richiesta scritta del lavoratore. Quest'ultimo deve fornire una dichiarazione attestante il diritto al bonus, indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli a carico, o solo dei figli in caso di nucleo monogenitoriale e consegnando, se necessario, le certificazioni uniche riferite a precedenti rapporti di lavoro.

In caso di più rapporti part time è il lavoratore a scegliere il datore di lavoro tenuto ad erogare l’indennità.

Il datore di lavoro deve inoltre verificare la spettanza del bonus in sede di conguaglio e, se l’indennità si rivela non dovuta, recuperare l’importo erogato in eccesso. Le somme anticipate a titolo di bonus saranno recuperate dal datore di lavoro tramite compensazione, utilizzando il modello F24.

Adempimenti del lavoratore - Il lavoratore deve comunicare la sussistenza dei requisiti necessari per il bonus mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Qualora il lavoratore, pur avendo diritto all’ indennità, abbia percepito redditi di lavoro dipendente non assoggettati a ritenuta fiscale perché privi di un sostituto d’imposta ( come i lavoratori domestici ), ovvero non abbia ricevuto il bonus dal sostituto d’imposta nonostante la sua spettanza ( ad esempio quando il lavoratore dipendente , non avendo certezza di possedere i requisiti reddituali richiesti dalla norma , non ha presentato la richiesta al proprio datore di lavoro ), lo stesso può beneficiare dell’ indennità nella dichiarazione dei redditi 2024 da presentarsi nel 2025.

Viceversa, qualora il lavoratore abbia beneficiato dell’indennità in assenza dei presupposti richiesti o in misura superiore a quella spettante e non sia più possibile per il sostituto d’imposta effettuare il conguaglio a debito, il lavoratore deve restituire, nella dichiarazione dei redditi, l’ammontare del bonus indebitamente ricevuto.

Fonte: Agenzia delle Entrate