Nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 8 ottobre 2024 è stata pubblicata la Legge 7 ottobre 2024 n. 143, di conversione, con modificazioni, del DL 9 agosto 2024 n. 113, recante “ Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico “ ( cd. DL Omnibus ).
Di seguito le principali novità in materia di lavoro :
Agevolazioni neo- residenti ( art. 2 ) - L’articolo 2 raddoppia da 100.000 a 200.000 l’importo dell’imposta agevolata per i redditi prodotti all’estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia successivamente al 10 agosto 2024. Il regime fiscale agevolato è quello previsto all’ art. 24-bis del TUIR e consente ai neo-residenti di corrispondere, per l’intero reddito generato al di fuori del territorio italiano, un’imposta forfettaria di 200.000 euro per le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia dal 10 agosto 2024, ovvero di 100.000 euro per le persone fisiche che hanno trasferito la propria residenza fiscale in Italia prima del 10 agosto 2024. L’ accesso al regime agevolato è consentito a tutte le persone fisiche che decidono di spostare la propria residenza fiscale in Italia, a condizione che non siano stati residenti nel Paese per almeno 9 degli ultimi 10 anni. L'agevolazione può essere estesa ai familiari ( art. 433 Cod. Civ. ), che trasferiscono la loro residenza fiscale in Italia, senza avervi risieduto per lo stesso periodo antecedente almeno 9 dei 10 periodi d’imposta antecedenti a quello di validità dell’opzione. Per ciascuno dei familiari ai quali sono estesi gli effetti dell’opzione, l’imposta sostitutiva è pari a 25.000 euro annui (importo non modificato dal decreto Omnibus).Una volta riconosciuta, l’agevolazione è valida per 15 anni, ferma restando la possibilità per il contribuente di rinunciarvi in qualsiasi momento, e decade automaticamente in caso di mancato pagamento, parziale o totale, dell’imposta sostitutiva.
Bonus natale per dipendenti ( art. 2 – bis ) – Inserito in sede di conversione, il cd. Bonus Natale consiste in un bonus una tantum, di importo paria 100 €, erogato in prossimità delle festività natalizie con la tredicesima mensilità.
L’importo, da rapportare alla durata del periodo di lavoro, sarà netto in quanto non concorrerà alla formazione della base imponibile. Per ottenerla il lavoratore dovrà presentare un’apposita richiesta scritta al proprio sostituto di imposta. Possono richiederla i lavoratori dipendenti con i seguenti requisiti:
- reddito complessivo non superiore a 28mila euro;
- presenza di coniuge non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio fiscalmente entrambi a carico (dei quali il figlio anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, che possegga un reddito complessivo, non superiore a 2.840,51 euro (4.000 euro se di età non superiore a 24 anni),oppure presenza di almeno un figlio a carico in mancanza dell’altro genitore o con genitore che non abbia riconosciuto il figlio e con il contribuente che non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente separato, o se vi siano figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente separato
- imposta lorda relativa ai redditi da lavoro dipendente (con esclusione di pensioni e di assegni a esse equiparati) d’importo superiore a quello delle rispettive detrazioni spettanti.
Nella richiesta, che va redatta per iscritto, il lavoratore deve attestare di aver diritto al bonus e deve indicare il codice fiscale del coniuge e dei figli. La somma erogata in busta paga viene recuperata dai sostituti d'imposta il giorno successivo all'erogazione tramite compensazione tramite il modello F24.
La spettanza dell’agevolazione va verificata in sede di conguaglio fiscale. Pertanto, se il bonus non spettasse, verrà recuperato dai sostituti d'imposta.
L’importo del bonus è rideterminato in sede di dichiarazione dei redditi del contribuente, ed è riconosciuto anche qualora non sia stato erogato dal sostituto d'imposta ovvero se le remunerazioni percepite non siano state assoggettate a ritenuta. Qualora in tale sede il bonus erogato dal sostituto d'imposta risultasse non spettante o spettante in misura inferiore, il relativo importo andrà restituito in sede di dichiarazione.
Per il finanziamento della misura sono stanziati poco più di 100 milioni di euro per il 2024.
Concordato preventivo triennale ( art. 2-ter e quater ) - Il Dl Omnibus convertito aggiunge ulteriori tasselli alla disciplina del concordato preventivo biennale. In particolare, sono dimezzate le soglie per l’applicazione delle sanzioni accessorie (articolo 2-bis) quando è irrogata una sanzione amministrativa per violazioni relative ai periodi d'imposta e ai tributi oggetto di proposta di concordato preventivo biennale non accolta dal contribuente oppure, in relazione a violazioni riferibili a periodi d'imposta e a tributi oggetto della proposta, nei confronti di un contribuente decaduto dall'accordo di concordato preventivo biennale per inosservanza degli obblighi previsti dalle norme che lo disciplinano . Queste disposizioni si applicano anche nei confronti dei contribuenti che, per i periodi d'imposta dal 2018 al 2022, non si sono avvalsi del regime di ravvedimento previsto nel successivo articolo 2-quater oppure che ne decadono.
L’articolo 2-quater introduce un ravvedimento specifico per i soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che aderiscono, entro il 31 ottobre 2024, al concordato preventivo biennale: questi soggetti possono adottare un regime di ravvedimento che prevede il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché Irap, relativamente a una o più annualità dal 2018 al 2022.
Il testo normativo specifica i criteri per il calcolo della base imponibile, correlati al punteggio Isa relativo a ciascuna annualità e le specifiche aliquote. È previsto un abbattimento del 30% della base imponibile per il 2020 e il 2021, ossia gli anni più colpiti alle conseguenze della pandemia di Covid-19. Il decreto detta, tra l’altro, le modalità di versamento, in unica soluzione entro il 31 marzo 2025 o anche in 24 rate mensili, e prevede alcune fattispecie specifiche di decadenza dal beneficio, indicate nei commi 8-12 di questo stesso articolo.
L’imposta dovuta non può comunque essere inferiore a mille euro.
Eseguito il versamento in unica rata o nel corso del regolare pagamento rateale, per i periodi d'imposta 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 non possono essere effettuate le rettifiche del reddito d'impresa o di lavoro autonomo (articolo 39 del Dpr n. 600/1973, nonché quelle ai fini Iva (articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del Dpr n. 633/1972), salvo l’intervenuta decadenza del concordato preventivo biennale, l’applicazione di una misura cautelare, personale o reale, oppure la notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio per specifici reati tributari e finanziari o, infine per il mancato perfezionamento del ravvedimento a causa della decadenza dalla rateazione.
Sono inoltre previste delle proroghe per i termini di decadenza dell’accertamento:
- al 31 dicembre 2027, per i soggetti a cui si applicano gli Isa e che aderiscono al concordato preventivo biennale e che hanno adottano, per una o più annualità tra i periodi d'imposta 2018, 2019, 2020 e 2021, il predetto regime ravvedimento, relativamente all’annualità oggetto di ravvedimento.
- al 31 dicembre 2025, in ogni caso, per i soggetti a cui si applicano Isa, che aderiscono al concordato preventivo biennale, per i termini in scadenza al 31 dicembre 2024.
I termini e le modalità di comunicazione di queste opzioni sono stabiliti da un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
Tassazione lavoratori frontalieri ( art. 6 ) - E’ introdotta la possibilità, per alcuni lavoratori frontalieri che risiedono nei Comuni indicati nell’allegato 1 al decreto, di optare per l’applicazione di una imposta sostitutiva sui redditi di lavoro dipendente percepiti in Svizzera. La somma da pagare, sostitutiva delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, ammonta al 25% delle imposte applicate nel Paese transalpino sullo stesso reddito. In presenza di specifici requisiti individuati dalla norma, l’imposta sostitutiva è riconosciuta per l’attività di lavoro dipendente svolta in Svizzera nei cantoni dei Grigioni; del Ticino e del Valdese per i datori di lavoro elvetici o aventi una stabile organizzazione o base fissa in Svizzera.
Con la Legge di conversione sono previste ulteriori disposizioni in materia di : credito d’imposta per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica ( art. 1 ) ; associazioni e società sportive dilettantistiche ( art. 3 ) ; credito di imposta per investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche (art. 4 ).
Fonte: Gazzetta Ufficiale