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Assunzioni agevolate : Super deduzione sul costo del lavoro incrementale. Pluralità di requisiti con effetto dissuasivo


Il D.Lgs. 30 dicembre 2023 n. 216, attuativo del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche, introduce la nuova super deduzione del reddito IRPEF o IRES pari al 120% del costo del personale assunto a tempo indeterminato nel 2024. 

L’agevolazione è stata introdotta temporaneamente in attesa dell’attuazione della c.d. “mini IRES” e della revisione delle agevolazioni a favore degli operatori economici. Non a caso, il debutto della nuova agevolazione coincide con il mancato rinnovo di alcuni incentivi di natura contributiva.  

Mancano nella Legge di Bilancio 2024 disposizioni per la  proroga dell’esonero contributivo totale per le assunzioni di giovani under 36 alla prima esperienza con contratto a tempo indeterminato ( rimane invece in vigore l’esonero parziale previsto dall’art. 1, c. 100 – 105 e 107 della L. 205/2017 ) e donne svantaggiate ( per la categoria resta in vigore l’incentivo previsto all’art. 4, c. 8-11, della L. 92/2012 nei settori caratterizzati da un alto tasso di disparità uomo – donna ) . Sono scaduti a fine anno anche il bonus NEET e quello dedicato ai beneficiari del reddito di cittadinanza. Quest’ultimo però è stato sostituito dall’agevolazione prevista per i percettori del supporto per la formazione e del lavoro e dell’assegno di inclusione.  

In attesa dei decreti attuativi l'intreccio dei vari requisiti richiesti dalla norma rischia di avere un effetto dissuasivo sull'utilizzo della nuova agevolazione. Le incertezze riguardano in primis il calcolo dell'incremento occupazionale netto che rende incerta e rischiosa l'applicazione della norma anche nell'eventualità di possibili accertamenti.  

A CHI SI APPLICA ? 

Nel 2024 la nuova agevolazione può essere applicata ai titolari di:  

• reddito d’impresa, da intendersi come i soggetti di cui all’art. 73, co. 1 del TUIR, imprese individuali, comprese le imprese familiari e le aziende coniugali, le società di persone ed equiparate ex art. 5 del TUIR;

• esercenti arti e professioni che svolgono attività di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 54 del TUIR. 

Sono escluse dalla super deduzione le società e gli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d’impresa. 

CALCOLO DELL’ INCREMENTO OCCUPAZIONALE : 

Il costo riferibile all’incremento occupazionale è pari al minore tra:

  1. il costo effettivamente riferibile ai nuovi assunti;
  2. l’incremento del costo complessivo del personale dipendente classificabile nell'articolo 2425, primo comma, lettera B), numero 9), del Codice civile rispetto a quello relativo all'esercizio 2023.

Per i soggetti che in sede di redazione di bilancio di esercizio, non adottano lo schema di conto economico ex art. 2425 cc. si assumono le corrispondenti voci di costo, imputabili temporalmente in base alle regole applicabili ai fini della determinazione del reddito del contribuente ( principio di competenza per le imprese e soggetti in contabilità ordinaria ; principio di cassa per gli esercenti arti e professioni o per i soggetti in contabilità separata ) . 

A titolo esemplificativo supponiamo che una società proceda con nuove assunzioni a tempo indeterminato sostenendo un costo per il 2024 pari a 100.000 euro e che il totale del costo del lavoro nel conto economico del 2024 ecceda quello del 2023 per 150.000 euro. In questo caso la società può dedurre in dichiarazione dei redditi, in aggiunta all’intero importo iscritto in bilancio, il 20% del minore importo tra i 150.000 ed i 100.000 euro, dunque 20.000 euro. 

LA CHECKLIST : 

Per poter beneficiare dell’agevolazione, è necessario verificare una serie di condizioni , ovvero:

1. È necessario che l’impresa sia in normale operatività e dunque non in liquidazione e senza il ricorso agli istituti del codice della crisi di impresa di natura liquidatoria ;

2. In secondo luogo, per evitare manipolazioni sul dato di confronto per il calcolo dell’incremento netto , è necessario, che il contribuente abbia esercitato l’attività nel periodo in corso al 31 dicembre 2023 per almeno 365 giorni. Il requisito esclude le start up costituite nel corso del 2023 ;

3. Il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine dell’esercizio 2024 deve essere superiore a quello medio del 2023. Per evitare utilizzi della norma con finalità elusive, nel calcolo va tenuto conto di eventuali decrementi in capo a società controllate o collegate o facenti capo al medesimo soggetto ;

4. Al fine di non pregiudicare l’occupazione a tempo determinato, i contribuenti devono verificare che il numero totale di dipendenti a fine 2024, comprensivo dei contratti a tempo determinato e indeterminato, sia superiore a quello medio del 2023. Per questa condizione non è richiesto di considerare anche gli eventuali decrementi delle società del gruppo.

ULTERIORE MAGGIORAZIONE :

Un ulteriore maggiorazione del costo ammesso in deduzione può essere riconosciuta per le assunzioni di lavoratori appartenenti a particolari categorie meritevoli di maggior tutela, individuati all’allegato 1 del provvedimento, ossia : lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati ; disabili ; donne di qualsiasi età con almeno due figli di età minore di diciotto anni o prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in regioni ammissibili ai fondi strutturali Ue e nelle aree svantaggiate ; i giovani ammessi agli incentivi all’occupazione giovanile per under 30, Neet o ragazzi inseriti nel programma Garanzia Giovani; donne vittime di violenza e ex percettori del reddito di cittadinanza privi dei requisiti per l’accesso all’Assegno di inclusione.

In attesa del decreto attuativo non è possibile quantificare l’ulteriore maggiorazione per l’assunzione di lavoratori meritevoli di maggior tutela. Il provvedimento rinvia ad un successivo Decreto ministeriale, emanato dal Ministero dell’ Economia e Finanza di concerto con il Ministero del Lavoro, il compito di individuare coefficienti di maggiorazione in modo da garantire che non ecceda il 10 % del costo del lavoro sostenuto. 

La norma precisa infine che nella determinazione dell’ acconto delle imposte sui redditi dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, non si tiene conto delle nuove disposizioni. Inoltre, nella determinazione dell’acconto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le nuove disposizioni. 

CONCLUSIONI :

Affinchè l'agevolazione possa concretamente perseguire i propri obbiettivi e garantire un incremento dell'occupazione a tempo indeterminato, tra gli aspetti da tenere in considerazione c'è la pluralità dei requisiti richiesti che non rende immediata l'applicazione dell'agevolazione.

Alcuni aspetti vanno ulteriormente chiariti come il nodo cruciale del calcolo dell'incremento occupazionale. Tanto per fare un esempio, non è chiaro al momento se nelle diminuzioni occupazionali infra  gruppo siano da ricomprendere solo le cessazioni riconducibili alla volontà del datore di lavoro, come accade per altri incentivi che presuppongono un incremento occupazionale.

Un difetto dell'attuale disciplina potrebbe essere determinato dalle potenzialità discriminatorie insite nella norma, dal momento che esclude dal beneficio le imprese neo- costituite in assenza del requisito di operatività per almeno 365 giorni nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023.

Ulteriori chiarimenti andranno forniti anche per quanto riguarda il calcolo della maggiorazione per le assunzioni di lavoratori meritevoli di maggior tutela. Ammesso che questa ulteriore maggiorazione venga fissata al 8 %, essa viene sommata al 20% raggiungendo il 28 %, oppure va applicata al relativo costo che diventerebbe pari al 108 %, per poi applicarvi il 20% con una deduzione complessiva del 21,6 % ? 

IL decreto attuativo e la successiva prassi dell' Agenzia potranno fornire chiarimenti a riguardo.