Stampa

INPS - Circ. n. 17 del 8.02.2023 : Omesso e ritardato versamento - Variazione del tasso di interesse


icona

Con la circ. n. 17 dell’8.02.2023, l' INPS interviene sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie nonché sulla misura delle sanzioni civili ( art. 116, c. 8, lett. a) e lett. b) secondo periodo, e c. 10, della L. 23.12.2000, n. 388 ).

L’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili è pari al tasso del 9% annuo e trova applicazione con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 21 dicembre 2022.

La variazione non influisce sui piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore.

Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, di cui alla lettera a), comma 8, dell’articolo. 116 della legge n. 388/2000, la sanzione civile è pari al 8,5% in ragione d’anno (ossia tasso dello 3% maggiorato di 5,5 punti).

In caso di evasione la misura della sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30 per cento nel limite del 60 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Fonte: INPS - Circ. 17 del 8.02.2023