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Corte Costituzionale : Omissioni contributive, per la Consulta le sanzioni sono legittime.


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Con la sentenza n. 103 dell'8.07.2025, la Corte costituzionale ha ritenuto infondata la questione di legittimità, sollevata con riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 2 c. 1-bis DL 463/83, come modificato dall'art. 23 c. 1 DL 48/2023 ( DL Lavoro ), secondo cui il datore di lavoro che manca di versare le ritenute previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, entro la soglia di 10.000 euro annui, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso.

La questione sollevata dal Tribunale di Brescia - La questione è stata sollevata nell’ agosto del 2024 dal Tribunale di Brescia chiamato, in funzione di giudice del lavoro, a pronunciarsi in merito alle omissioni contributive di un datore di lavoro che per tre anni, dal 2013 al 2015, non aveva versato parte delle trattenute per un totale di 7.153 euro, vedendosi irrogata da INPS una sanzione amministrativa di 73.000 euro. Nel frattempo, con l’ intervento del DL 48/2023 in materia di sanzioni contributive, la Consulta aveva disposto la restituzione degli atti e l’ INPS  aveva proceduto con il ricalcolo delle sanzioni pari a 13.714 euro.

Nonostante le modifiche, il giudice rimettente ha ritenuto ancora validi i dubbi di legittimità in quanto la la misura particolarmente elevata del minimo edittale rendeva la sanzione sproporzionata rispetto alla gravità dell'illecito; si concretizzava, inoltre, il rischio di effetti irragionevoli, fra i quali, in particolare, quello di un trattamento più severo rispetto alla sanzione penale prevista a carico del datore di lavoro che omette il versamento per importi superiori alla soglia di 10.000 euro annui, nel caso di conversione in pena pecuniaria della sanzione detentiva.

Va ricordato che l’ omesso versamento delle ritenute previdenziali, soggetto ad un doppio regime fino al 5 maggio 2023 ( amministrativo per omissioni fino a 10.000 € annui con sanzione da 10.000 a 50.000 euro e penale con reclusione fino a 3 anni e multa fino a 1.032 euro ),  è punito, dopo l’entrata in vigore del DL Lavoro,  con :  

  1. sanzione penale, nel caso in cui l'omesso versamento ammonti a più di 10 mila euro annui, con la pena della reclusione fino a tre anni e la multa fino a 1.032 euro;
  2. sanzione amministrativa, nel caso in cui l'omesso versamento non superi 10 mila euro annui, con una sanzione pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l’importo omesso [ da 10 mila e 50 mila euro nella previgente normativa ].

Inoltre, secondo i giudici di Brescia, la disciplina nella sua rigidità non riuscirebbe a graduare la sanzione in risposta a inadempimenti causati da circostanze esterne come le possibili difficoltà finanziare del datore di lavoro.

Le motivazioni della Corte Costituzionale – Nel dichiarare la non fondatezza della questione di legittimità, la Corte Cosituzionale ha ritenuto che il contrasto all'evasione contributiva, concernente somme destinate all'erogazione al lavoratore di prestazioni essenziali e attinenti a beni irrinunciabili, giustifichi la severità della risposta sanzionatoria, che appare pertanto proporzionata alla gravità della condotta e al grado di protezione concesso ai lavoratori quali parte debole del rapporto di lavoro.

Il giudizio di ragionevolezza della scelta legislativa non muta per il fatto che, ove l'omesso versamento costituisca reato e la pena detentiva sia convertita in pena pecuniaria, il relativo importo possa essere inferiore a quello della sanzione amministrativa. Tale operazione viene ridotta – secondo la Corte – ad una mera comparazione aritmetica senza tenere conto delle diversità strutturali e di contenuto che sussistono fra responsabilità amministrativa e responsabilità penale, che si connota sempre come maggiormente afflittiva attraverso conseguenze indirette ben più onerose anche sotto il profilo della determinazione delle pene accessorie o dell’obbligo risarcitorio connesso.

WST Law & Tax